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Document 31994R1880

Regolamento (CE) n. 1880/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 197 del 30.7.1994, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1880/oj

31994R1880

Regolamento (CE) n. 1880/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1880/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 (3) prevede un regime d'intervento per alcuni tipi di formaggio; che l'esperienza ha dimostrato, da un lato, che l'acquisto all'intervento di tali formaggi non costituisce una misura idonea a risanare il mercato, tenuto conto in particolare della durata di conservazione limitata e dell'assenza di possibilità di smercio; che, d'altro canto, l'obiettivo di stabilizzare il mercato può essere raggiunto attraverso la concessione di aiuti all'ammasso privato per tali formaggi;

considerando che è opportuno prendere in considerazione anche le tendenze in atto sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le modifiche dei regimi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere in vigore da qualche anno; che si ravvisa quindi l'opportunità di sopprimere il regime di acquisti all'intervento per i formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano; che occorre inoltre fissare all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 le norme generali relative alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che occorre quindi modificare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68 e abrogare il regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura, un prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere.»

2) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. A condizioni da stabilirsi sono concessi aiuti per l'ammasso privato dei seguenti formaggi:

a) Grana padano di almeno nove mesi di età,

b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,

c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, che l'organismo d'intervento faccia procedere alla reimmissione sul mercato dei formaggi ammassati, in tutto o in parte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'aliquota dell'aiuto e le disposizioni relative al contratto di ammasso e al controllo delle operazioni di ammasso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 971/68 è abrogato. Tuttavia esso resta di applicazione per permettere lo smaltimento dei quantitativi acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 30.(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).(4) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75 (GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23).

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