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Document 31994R1877
Council Regulation (EC) No 1877/94 of 27 July 1994 fixing the minimum price of unginned cotton for the 1994/95 marketing year
REGOLAMENTO (CE) N. 1877/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato
REGOLAMENTO (CE) N. 1877/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato
GU L 197 del 30.7.1994, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 1877/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 1877/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1553/93 (1), visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (3), considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo di obiettivo; che il prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la stessa qualità per cui viene fissato il prezzo di obiettivo; considerando che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, il prezzo minimo deve essere fissato al livello di seguito indicato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 96,39 ecu/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola. Articolo 2 Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1876/94 (4) che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL (1) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23).(3) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 23.(4) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.