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Document 31994R1876
Council Regulation (EC) No 1876/94 of 27 July 1994 fixing the guide price for unginned cotton for the 1994/95 marketing year
REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d' obiettivo per il cotone non sgranato
REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d' obiettivo per il cotone non sgranato
GU L 197 del 30.7.1994, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d' obiettivo per il cotone non sgranato
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 (1), vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2; considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello qui di seguito indicato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 101,46 ecu/100 kg. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone: - di qualità sana, leale e mercantile; - con il 10 % di umidità e il 3 % di impurità, - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1& Prime;). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL (1) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 22.(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.