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Document 31994R1874

REGOLAMENTO (CE) N. 1874/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata e l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

GU L 197 del 30.7.1994, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1874/oj

31994R1874

REGOLAMENTO (CE) N. 1874/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata e l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1874/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata e l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 1873/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 52,33 ecu per 100 chilogrammi valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna e del Portogallo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1873/94 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 39,48 ecu/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia uguale al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, senza pregiudizio dell'articolo 28, paragrafo 5 del suddetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia o Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine forfettario di trasformazione e di resa;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4), prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

a) 53,54 ecu per tutte le zone del Regno Unito,

b) 53,54 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,

c) 53,54 ecu per tutte le zone del Portogallo,

d) 53,73 ecu per tutte le zone della Spagna,

e) 54,27 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 43,37 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valevole nella Comunità, è fissato a 38,69 ecu per tonnellata.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B, valevole nella Comunità, è fissato a 26,85 ecu per tonnellata.

Articolo 4

Il prezzo d'entrata è fissato a:

a) 63,18 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco,

b) 53,99 ecu per 100 chilogrammi di zucchero greggio,

c) 6,80 ecu per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 5

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,40 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1994. Tuttavia l'articolo 5 si applica a partire dal 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 15.(3) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8).

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