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Document 31994R1873
Council Regulation (EC) No 1873/94 of 27 July 1994 fixing, for the 1994/95 marketing year, certain sugar prices and the standard quality of beet
REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole
REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole
GU L 197 del 30.7.1994, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli; considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso; considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,07 ecu per 100 chilogrammi. 2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 52,33 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità. Articolo 2 Il prezzo di base della barbabietola è fissato a 39,48 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta. Articolo 3 Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche: a) qualità sana, leale e mercantile, b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o agosto 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981 pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 13.(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.