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Document 31994R1872

Regolamento (CE) n. 1872/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive

GU L 197 del 30.7.1994, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 399R1251 e art. 15.3

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1872/oj

31994R1872

Regolamento (CE) n. 1872/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1872/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4), prevede, al paragrafo 3, che per le campagne successive alla campagna 1993/1994 è fissato un pagamento compensativo per il lino non tessile; che l'importo compensativo deve essere fissato ad un livello che tenga conto sia delle caratteristiche specifiche di tale prodotto, che degli aiuti concessi ai prodotti analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995 e per le campagne successive, il pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ammonta a 87 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del granturco nelle regioni in cui per il granturco si applichi un resa distinta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 26.(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19).

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