EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1994_178_R_0069_042

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1994, che approva lo scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

GU L 178 del 12.7.1994, p. 69–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31994D0391

94/391/CE: Decisione del Consiglio del 27 giugno 1994 che approva lo scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 12/07/1994 pag. 0069 - 0070
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0083


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 che approva lo scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 (94/391/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

visto l'accordo europeo firmato dalle parti l'8 marzo 1993 (1), modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 (2),

visto l'accordo interinale firmato dalle parti il 10 dicembre 1993 (3), modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale sarebbe dovuto entrare in vigore il 1o giugno 1993;

considerando che l'accordo interinale è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

considerando che l'accordo interinale prevede concessioni quantitative;

considerando che è quindi opportuno riportare agli anni successivi determinati contingenti e massimali concessi per il 1993, che la Bulgaria non ha potuto utilizzare per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato l'8 marzo 1993, modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993;

considerando che occorre approvare detto scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere obbligandosi per la Comunità.

Il presidente del Consiglio notifica l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) Accordo europeo non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

Top