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Document 31994R1590

    Regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da un parte, e la Bulgaria e la Romania, dell'altra

    GU L 167 del 1.7.1994, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; abrogato da 397R1898

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1590/oj

    31994R1590

    Regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da un parte, e la Bulgaria e la Romania, dell'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 167 del 01/07/1994 pag. 0016 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0212
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0212


    REGOLAMENTO (CE) N. 1590/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da un parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (4), in particolare l'articolo 22,

    considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (5), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993 e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (6), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, è entrato in vigore il 1o maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0203, 1601 00 e 1602, entro i limiti di determinati quantitativi; che è dunque necessario prevedere talune modalità di applicazione a tale riguardo;

    considerando che sono stati conclusi protocolli aggiuntivi agli accordi interinali suddetti, la cui applicazione a decorrere dal 1o luglio 1994 è stata decisa con decisione 94/48/CE del Consiglio (7) e 94/49/CE del Consiglio (8), al fine di migliorare l'accesso al mercato comunitario dei prodotti originari dei paesi interessati, in particolare di taluni prodotti agricoli elencati negli allegati XIII a) per la Bulgaria e XI a) e XII a) per la Romania degli accordi interinali;

    considerando che per la gestione del regime è opportuno avvalersi di titoli di importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali relative alla garanzia di origine del prodotto; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (10); che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica d'accettazione;

    considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 15, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

    I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del prelievo è quella in vigore durante il periodo di presentazione delle domande.

    Articolo 2

    I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente:

    - 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

    - 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,

    - 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

    - 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno.

    Articolo 3

    Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

    a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

    b) nella domanda di titolo deve essere indicato uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di uno dei paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC e le corrispondenti designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

    La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2;

    c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

    d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    Reglamento (CE) no 1590/94,

    Forordning (EF) nr. 1590/94,

    Verordnung (EG) Nr. 1590/94,

    Kanonismos (EK) arith. 1590/94,

    Regulation (EC) No 1590/94,

    Règlement (CE) no 1590/94,

    Regolamento (CE) n. 1590/94,

    Verordening (EG) nr. 1590/94,

    Regulamento (CE) nº 1590/94;

    e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

    Prelievo ridotto ai sensi del:

    Reglamento (CE) no 1590/94,

    Forordning (EF) nr. 1590/94,

    Verordnung (EG) Nr. 1590/94,

    Kanonismos (EK) arith. 1590/94,

    Regulation (EC) No 1590/94,

    Règlement (CE) no 1590/94,

    Regolamento (CE) n. 1590/94,

    Verordening (EG) nr. 1590/94,

    Regulamento (CE) nº 1590/94.

    Articolo 4

    1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

    2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

    3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per ciascun gruppo.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

    4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

    Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica d'accettazione dei quantitativi richiesti.

    Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

    5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

    6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    Articolo 5

    A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

    I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

    Articolo 6

    Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

    Articolo 7

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

    Articolo 8

    L'immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'accordo interinale.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

    (2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (4) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

    (5) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

    (6) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

    (7) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 21.

    (8) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 26.

    (9) GU n. L 331 dell'1. 12. 1988, pag. 1.

    (10) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

    ALLEGATO I

    A. Prodotti originari della Bulgaria Riduzione del prelievo del 60 %

    "(tonnellate)"" ID="1" ASSV="02">14> ID="2">0203 11 10> ID="3" ASSV="02">180> ID="4" ASSV="02">190> ID="5" ASSV="02">200"> ID="2">0203 29 55 (1)()""

    >

    B. Prodotti originari della Romania I. Riduzione del prelievo del 50 %

    "(tonnellate)"" ID="1" ASSV="02">15> ID="2">1601 00 91> ID="3" ASSV="02">710> ID="4" ASSV="02">760> ID="5" ASSV="02">820"> ID="2">1601 00 99"> ID="1" ASSV="08">16> ID="2">1602 41 10> ID="3" ASSV="08">1 180> ID="4" ASSV="08">1 270> ID="5" ASSV="08">1 360"> ID="2">1602 42 10"> ID="2">1602 49 11"> ID="2">1602 49 13"> ID="2">1602 49 15"> ID="2">1602 49 19"> ID="2">1602 49 30"> ID="2">1602 49 50">

    II. Riduzione del prelievo del 60 %

    "(tonnellate)"" ID="1" ASSV="16">17> ID="2">0203 11 10> ID="3" ASSV="16">10 640> ID="4" ASSV="16">11 450> ID="5" ASSV="16">12 270"> ID="2">0203 12 11"> ID="2">0203 12 19"> ID="2">0203 19 11"> ID="2">0203 19 13"> ID="2">0203 19 15"> ID="2">0203 19 55 (2)()"> ID="2">0203 19 59"> ID="2">0203 21 10"> ID="2">0203 22 11"> ID="2">0203 22 19"> ID="2">0203 29 11"> ID="2">0203 29 13"> ID="2">0203 29 15"> ID="2">0203 29 55 (2)()"> ID="2">0203 29 59""

    >

    (1)() Esclusi i filetti « mignons » presentati da soli. (2)() Esclusi i filetti « mignons » presentati da soli.

    ALLEGATO II

    ALLEGATO III

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