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Document 31994R1169

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per l' uva da tavola originaria di Cipro

GU L 130 del 25.5.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1169/oj

31994R1169

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per l' uva da tavola originaria di Cipro

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0023 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1169/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 relativo alla modulazione del prezzo di entrata per l'uva da tavola originaria di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune distribuzioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, in base agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una modulazione del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli originari di questi paesi tenendo conto del bilancio annuo degli scambi redatto per prodotti e per paesi in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei (2);

considerando che l'esame dell'andamento prevedibile delle correnti di esportazione di uve da tavola originarie di Cipro nel quadro dell'andamento complessivo del mercato comunitario evidenzia la necessità di attuare la modulazione del prezzo di entrata per questo prodotto;

considerando che la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo di entrata dell'uva da tavola, previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (4); che l'obiettivo perseguito può essere raggiunto attraverso una riduzione di cinque sesti; che tale riduzione, prevista per il periodo dall'8 giugno al 4 agosto e limitatamente a determinati quantitativi, nel rispetto degli accordi mediterranei, dovrà essere applicata tuttavia solo a partire dal 21 luglio, data di entrata in vigore del prezzo di riferimento delle uve da tavola;

considerando che, affinché il sistema sia efficente, occorre seguire l'andamento delle importazioni di tali prodotti; che, in proposito, i quantitativi di uve da tavola importate all'interno del contingente tariffario del 1994 sono controllati statisticamente nell'ambito della gestione di questo contingente, in applicazione del regolamento (CE) n. 258/94 del Consiglio (5); che è opportuno sottoporre a sorveglianza comunitaria i quantitativi importati al di fuori da tale contingente e limitatamente a un massimale di 10 500 t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prezzo d'entrata, di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, delle uve da tavola originarie di Cipro, di cui ai codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19 (numero progressivo 09.1407), l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto di cinque sesti nel periodo dal 21 luglio al 4 agosto 1994. Tale riduzione si applica limitatamente ad un quantitativo di 10 500 t.

Articolo 2

1. Le importazioni di uve da tavola originarie di Cipro, in eccesso rispetto al contingente tariffario di 10 100 t stabilito dal regolamento (CEE) n. 298/94, ma entro i limiti del massimale di 10 500 t di cui all'articolo 1, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Le imputazioni ai quantitativi di cui trattasi si effettuano a misura che i prodotti sono presentati all'ufficio doganale sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnati da un certificato di circolazione delle merci.

I prodotti possono essere imputati al quantitativo di cui trattasi solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a partire dalla quale non è più applicabile il presente regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate a norma del primo e del secondo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate conformemente alle modalità sopra descritte, con la frequenza e nei termini stabiliti al paragrafo 4.

3. La Commissione comunica agli Stati membri la data a partire dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale, non appena sono raggiunti i quantitativi di cui trattasi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza di ogni decade, un rendiconto delle operazioni di imputazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

(2) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(5) GU n. L 40 dell'11. 2. 1994, pag. 10.

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