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Document 31994R1168

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

GU L 130 del 25.5.1994, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1168/oj

31994R1168

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 1168/94 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1994 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, occorre stabilire due volte all'anno, entro il 15 maggio e entro il 15 ottobre, i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (4), i prezzi delle rose sono stabiliti in base alla media dei corsi giornalieri rilevati per le varietà pilota di categoria di qualità I, nel corso del triennio precedente, sui mercati rappresentativi alla produzione; che per i garofani tali prezzi sono stabiliti alle stesse condizioni relativamente al tipo a fiore singolo (standard) e a fiore multiplo (spray); che per il calcolo della media sono esclusi i corsi che differiscono di oltre il 40 % dal corso medio rilevato sullo stesso mercato nello stesso periodo nel corso del triennio precedente;

considerando che occorre stabilire i prezzi comunitari alla produzione per i periodi di due settimane validi al 6 novembre 1994 in base ai dati forniti dagli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per i periodi di due settimane dal 6 giugno 1994 al 6 novembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

(4) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

ALLEGATO

Prezzi comunitari alla produzione

"(ECU/100 pezzi)"" ID="1">23/24> ID="2">6. 6 19. 6. 1994> ID="3">9,56> ID="4">9,74> ID="5">17,53> ID="6">11,06"> ID="1">25/26> ID="2">20. 6 3. 7. 1994> ID="3">11,08> ID="4">11,95> ID="5">17,99> ID="6">10,44"> ID="1">27/28> ID="2">4. 7 17. 7. 1994> ID="3">9,75> ID="4">11,60> ID="5">16,18> ID="6">8,90"> ID="1">29/30> ID="2">18. 7 31. 7. 1994> ID="3">9,65> ID="4">12,07> ID="5">15,47> ID="6">9,10"> ID="1">31/32> ID="2">1. 8 14. 8. 1994> ID="3">8,81> ID="4">10,29> ID="5">13,90> ID="6">7,84"> ID="1">33/34> ID="2">15. 8 28. 8. 1994> ID="3">10,22> ID="4">9,98> ID="5">15,25> ID="6">8,65"> ID="1">35/36> ID="2">29. 8 11. 9. 1994> ID="3">11,73> ID="4">10,55> ID="5">17,86> ID="6">9,70"> ID="1">37/38> ID="2">12. 9 25. 9. 1994> ID="3">11,98> ID="4">11,13> ID="5">20,43> ID="6">10,09"> ID="1">39/40> ID="2">26. 9 9. 10. 1994> ID="3">11,20> ID="4">10,69> ID="5">20,68> ID="6">10,58"> ID="1">41/42> ID="2">10. 10 23. 10. 1994> ID="3">12,25> ID="4">11,63> ID="5">22,87> ID="6">11,73"> ID="1">43/44> ID="2">24. 10 6. 11. 1994> ID="3">20,14> ID="4">13,26> ID="5">27,67> ID="6">14,12">

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