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Document 31994R1165

Regolamento (CE) n. 1165/94 del Consiglio del 17 maggio 1994 che prevede disposizioni particolari per le importazioni di mele e di pere

GU L 130 del 25.5.1994, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1165/oj

31994R1165

Regolamento (CE) n. 1165/94 del Consiglio del 17 maggio 1994 che prevede disposizioni particolari per le importazioni di mele e di pere

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0133


REGOLAMENTO (CE) N. 1165/94 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1994 che prevede disposizioni particolari per le importazioni di mele e di pere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha approvato l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile in merito all'importazione di mele e pere nella Comunità;

considerando che il suddetto accordo prevede, nell'ambito del regime dei prezzi di riferimento di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72, disposizioni particolari per le importazioni di mele e di pere, miranti, in primo luogo, a tener conto dei corsi rappresentativi per almeno il 60 % dei quantitativi, nonché a calcolare una media ponderata per la determinazione del prezzo d'entrata, in secondo luogo all'abrogazione della tassa di compensazione dopo quattro giorni lavorativi consecutivi senza corsi e, in terzo luogo, ai fini dell'abrogazione della tassa di compensazione, a non tener conto dei corsi rappresentativi di un prodotto di una data provenienza qualora essi si riferiscano a quantitativi trascurabili;

considerando che è necessario applicare tali modalità particolari fino all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round per quanto attiene alle importazioni di mele e di pere;

considerando che occorre pertanto assolvere gli impegni così assunti dalla Comunità nei confronti della Repubblica del Cile riguardo alle importazioni di mele e di pere nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle importazioni di mele e di pere la Commissione applica, a titolo di deroga, le disposizioni seguenti:

a) il prezzo d'entrata, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per una provenienza determinata, è pari al corso rappresentativo più basso o alla media ponderata dei corsi rappresentativi più bassi costatati per almeno il 60 % dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi;

b) la tassa di compensazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 di detto regolamento è abrogata quando, per una data provenienza, i prezzi d'entrata non si situano ad un livello inferiore al prezzo di riferimento per quattro giorni di mercato consecutivi;

c) con riguardo all'abrogazione della tassa di compensazione di cui alla lettera b), resta inteso che, qualora nel corso di una giornata l'entità delle vendite risulti insignificante, si considera che in tale giornata non sia avvenuta alcuna vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino alla data di attuazione dei risultati dell'Uruguay Round per quanto attiene alle importazioni di mele e di pere.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

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