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Document 31994R1035

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/94 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2775/88 recante modalità di applicazione dell' articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

GU L 113 del 4.5.1994, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1995; abrog. impl. da 395R2975

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1035/oj

31994R1035

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/94 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2775/88 recante modalità di applicazione dell' articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 04/05/1994 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 1035/94 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2775/88 recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/80 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5 bis,

considerando che il riesame della situazione esistente nella Comunità riguardante i tassi di interesse fa apparire un'evoluzione al ribasso che rende necessario l'adeguamento del tasso e del coefficiente fissati dal regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 772/90 (4);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2775/88, la determinazione mensile delle spese relative a tali interessi non è che provvisoria al fine di permettere un rapido rimborso agli Stati membri; che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento il calcolo definitivo dell'importo totale da prendere in carico da parte della Comunità a titolo di un esercizio deve farsi su base annuale; che, di conseguenza, è opportuno che il tasso fissato copra la totalità dell'esercizio;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2775/88 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, il tasso dell'8,8 % è sostituito dal tasso del 7 %;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, la cifra « 0,088 » è sostituita dalla cifra « 0,070 »;

3) all'articolo 2, paragrafo 2, il coefficiente « 0,0113 » è sostituito dal coefficiente « 0,0089 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 8.

(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 81.

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