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Dokuments 31994D0207
94/207/EC: Council Decision of 12 April 1994 amending Decision 89/631/EEC on a Community financial contribution towards expenditure incurred by Member States for the purpose of ensuring compliance with the Community system for the conservation and management of fishery resources
94/207/CE: Decisione del Consiglio del 12 aprile 1994 che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca
94/207/CE: Decisione del Consiglio del 12 aprile 1994 che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca
GU L 101 del 20.4.1994., 9./11. lpp.
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(FI, SV)
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94/207/CE: Decisione del Consiglio del 12 aprile 1994 che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1994 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0055
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 aprile 1994 che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (94/207/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'utilizzazione di sistemi di localizzazione continua dei pescherecci, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati, ed eventualmente di sistemi di localizzazione mediante registratori automatici della posizione può contribuire a migliorare sensibilmente le funzioni di controllo che gli Stati membri devono adempiere nell'interesse comunitario; che a tale riguardo il Consiglio deciderà entro il 1o gennaio 1996, circa l'applicazione di tali sistemi a seguito dell'attuazione, da parte degli Stati membri prima del 30 giugno 1995, di progetti pilota riguardanti talune categorie di pescherecci comunitari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (4); considerando che è opportuno contribuire a livello comunitario all'attuazione, da parte degli Stati membri, dei progetti pilota, alle condizioni previste all'articolo 3 del suddetto regolamento e che pertanto occorre prevedere, a titolo eccezionale, un contributo più elevato della Comunità alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di detti progetti entro un periodo limitato che termina alla data prevista dal suddetto articolo nonché fissare le corrispondenti scadenze amministrative; considerando che occorre quindi modificare la decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 89/631/CEE è modificata come segue: 1) Sono aggiunti i seguenti articoli: « Articolo 2 bis 1. Tuttavia, la Comunità partecipa, a titolo eccezionale e al tasso del 100 %, alla copertura finanziaria delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei progetti pilota di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (6)(), relativi all'utilizzazione di sistemi di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei dati, ed eventualmente di sistemi di localizzazione mediante registratori automatici della posizione. 2. Le spese ammissibili degli Stati membri riguardano il finanziamento della realizzazione di progetti pilota di cui al paragrafo 1 nel periodo dal 1o giugno 1994 al 1o giugno 1995, alle condizioni indicate nell'allegato bis. Articolo 2 ter 1. Gli Stati membri che intendono beneficiare, in virtù dell'articolo 2 bis, di un contributo comunitario al finanziamento delle spese da essi sostenute presentano alla Commissione, prima del 15 aprile 1994, un programma contenente le informazioni indicate al punto 2 dell'allegato bis. 2. La Commissione decide in merito al contributo della Comunità a copertura delle spese affrontate nel 1994 e nel 1995 in base all'articolo 2 bis, all'ammissibilità delle stesse nonché in merito alle condizioni cui potrebbe essere subordinata la partecipazione comunitaria, prima del 15 giugno 1994, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (7)(). » 2) È aggiunto l'allegato che compare nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 1994. Per il Consiglio Il Presidente F. CONSTANTINOU (1) GU n. C 334 del 9. 12. 1993, pag. 2. (2) GU n. C 91 del 28. 3. 1994. (3) Parere reso il 23 febbraio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 92/393/CEE (GU n. L 213 del 27. 7. 1992, pag. 35). (6)() GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (7)() GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. ALLEGATO « ALLEGATO bis Condizioni di finanziamento di cui all'articolo 2 bis 1. Le spese ammissibili degli Stati membri di cui all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, riguardano il finanziamento: - di progetti pilota relativi ad un sistema di localizzazione continua delle navi; - di progetti pilota relativi ad un sistema di localizzazione mediante registratori automatici della posizione. 2. Nel programma di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, sono elencate le spese di cui al punto 1. In particolare, in esso sono precisati: a) l'elenco dei pescherecci, con relative caratteristiche tecniche, che saranno attrezzati nel quadro dell'attuazione dei progetti pilota di cui al punto 1; b) le caratteristiche tecniche delle attrezzature: - da installare a bordo dei pescherecci oggetto di un progetto pilota; - che, a partire da una stazione a terra, dovranno consentire la registrazione su supporto informatico delle informazioni trasmesse o raccolte dai pescherecci, indipendentemente dalle acque in cui operano o dal porto in cui si trovano; - che dovranno permettere allo Stato di bandiera - nel quadro della cooperazione tra Stati membri e la Commissione - la comunicazione istantanea ed automatica delle informazioni sui suoi pescherecci alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque detti pescherecci operano; c) le garanzie offerte dallo Stato membro, nel quadro dell'applicazione del sistema di localizzazione mediante registratori automatici, della posizione, per quanto riguarda l'attuazione di una procedura per la raccolta dei dati sulle catture e la loro memorizzazione su un sistema centrale informatizzato; d) il costo delle attrezzature e le modalità di pagamento previste; e) i costi di funzionamento inerenti all'attuazione dei progetti pilota approvati; f) lo scadenzario delle spese previste. 3. La Commissione esamina le domande dei vari Stati membri in base soprattutto ai seguenti criteri: - il numero dei pescherecci; - i progetti pilota complementari che siano incentrati su flotte pescherecce le cui attività sono soggette a limitazioni degli sforzi di pesca; - i progetti pilota concernenti pescherecci di grandi dimensioni. 4. Gli Stati membri presentano la domanda di rimborso prima del 1o ottobre 1995. Il rimborso delle spese ed il versamento di anticipi sono effettuati solo se sono rispettate le disposizioni delle direttive di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per forniture e per l'esecuzione di lavori, e cioè nei certificati di pagamento deve essere fatto riferimento ai bandi di gara di appalti pubblici, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In caso di mancata pubblicazione dei bandi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati nel rispetto della legislazione comunitaria. La Commissione può chiedere qualsiasi informazione che reputi necessaria per valutare se la legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata. 5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per espletare le sue funzioni a norma della presente decisione. Entro il 31 agosto 1995 ogni Stato membro presenta alla Commissione un rapporto di valutazione sull'attuazione dei progetti pilota finanziati dalla Comunità in base alla presente decisione. Il presente punto lascia impregiudicato l'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca. »