Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0159

    94/159/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 1994, relativa all'utilizzazione da parte del Belgio di un macello a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio

    GU L 71 del 15.3.1994, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/159/oj

    31994D0159

    94/159/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 1994, relativa all'utilizzazione da parte del Belgio di un macello a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 071 del 15/03/1994 pag. 0025 - 0025
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0100
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0100


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1994 relativa all'utilizzazione da parte del Belgio di un macello a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (94/159/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

    considerando che il 16 febbraio 1994 le autorità veterinarie belghe hanno denunciato un focolaio di peste suina classica nel comune di Maldegem, nelle Fiandre orientali;

    considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, una zona di protezione è stata immediatamente istituita intorno alla zona del focolaio;

    considerando che i trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione sono stati vietati;

    considerando che il Belgio ha chiesto di poter utilizzare un macello situato nella zona di protezione per la macellazione dei suini provenienti dall'esterno della zona stessa;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Il Belgio è autorizzato a utilizzare il macello « Ryckaert » situato ad Eeklo, nella zona di protezione istituita il 16 febbraio 1994 attorno al focolaio di peste suina classica nel comune di Maldegem, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    - l'unica via di accesso al macello deve essere un corridoio, le cui modalità d'istituzione verranno stabilite secondo la legislazione belga;

    - al punto d'ingresso del corridoio, le autorità competenti provvederanno a sigillare ogni veicolo carico di suini destinati alla macellazione; contemporaneamente, annoteranno il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;

    - al momento dell'arrivo al macello, le autorità competenti:

    i) verificheranno il sigillo e lo toglieranno dal veicolo,

    ii) annoteranno il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

    2. Subito dopo le operazioni di scarico, si provvederà a nettare e disinfettare ogni veicolo che sia servito a trasportare suini al macello di cui al paragrafo 1.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

    (2) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

    Top