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Document 31994D0076

94/76/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1994, recante approvazione dei criteri di assegnazione, nel Lussemburgo, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 36 del 8.2.1994, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/76(1)/oj

31994D0076

94/76/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1994, recante approvazione dei criteri di assegnazione, nel Lussemburgo, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1994 pag. 0014 - 0014


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1994 recante approvazione dei criteri di assegnazione, nel Lussemburgo, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (94/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 (2), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'aumento dello 0,6 % dei quantitativi globali è destinato a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari, oltre che a determinati produttori che erano stati esclusi dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e ai produttori situati in zone di montagna, ai produttori di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento; che, a norma di detto articolo, tali produttori sono determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione;

considerando che è opportuno approvare i criteri proposti dal Lussemburgo il 13 dicembre 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dal Lussemburgo per l'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari in via prioritaria ai giovani produttori insediatisi nel periodo compreso tra il 1o aprile 1991 e il 1o gennaio 1994 e in secondo luogo ai produttori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91 (3).

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

(3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30.

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