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Document 31994D0073

94/73/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

GU L 36 del 8.2.1994, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/73(1)/oj

31994D0073

94/73/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 1 febbraio 1994 che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1994 pag. 0011 - 0011


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994 che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (94/73/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/180/Euratom, CEE (3), che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1991, il Regno dei Paesi Bassi assoggetta all'imposta le prestazioni di servizi dei notai ed ufficiali giudiziari di cui all'allegato F, punto 2 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a partire da tale data, l'autorizzazione accordata a tale titolo;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 1 dell'articolo 2 della decisione 90/180/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1991.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 30.

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