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Document 31994R0276

Regolamento (CE) n. 276/94 della Commissione del 7 febbraio 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 266/93 e (CEE) n. 936/93 in ordine alla domanda e al pagamento dell'indennità speciale temporanea per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

GU L 36 del 8.2.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/276/oj

31994R0276

Regolamento (CE) n. 276/94 della Commissione del 7 febbraio 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 266/93 e (CEE) n. 936/93 in ordine alla domanda e al pagamento dell'indennità speciale temporanea per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1994 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 276/94 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 266/93 e (CEE) n. 936/93 in ordine alla domanda e al pagamento dell'indennità speciale temporanea per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 266/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1993 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 3320/93 (3), ha elencato i documenti da allegare alla domanda di indennità speciale temporanea e ha fissato il termine di presentazione della stessa alla competente autorità greca;

considerando che dato il tempo necessario per il visto del documento T 5 da parte dello Stato membro di destinazione, le domande di indennità non sempre possono essere presentate entro il termine fissato; che è pertanto opportuno prorogarlo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 936/93 della Commissione, del 21 aprile 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2827/93 (5), ha previsto il termine entro cui l'autorità greca competente versa l'indennità speciale temporanea dopo la presentazione della domanda;

considerando che, a causa della proroga del termine di presentazione della domanda di indennità, alcune domande finora dichiarate irricevibili diventeranno ammissibili e dovranno pertanto essere pagate; che, per una parte di tali domande, è stato superato il termine di pagamento dell'indennità ed è pertanto opportuno prorogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 266/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini « entro tre mesi » sono sostituiti dai termini « entro sei mesi ».

2) All'articolo 3, la data del 31 maggio 1994 è sostituita dal 31 agosto 1994.

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 936/93 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, per le domande di indennità relative a spedizioni effettuate nel 1993, dichiarate ammissibili in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 276/94, il pagamento è eseguito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il disposto dell'articolo 1 si applica a partire dall'8 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 20.

(4) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 22.

(5) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 14.

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