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Document 21994D0115(02)

Decisione n. 2/93 del Comitato Congiunto CEE-EFTA «Transito comune» del 23 settembre 1993 recante modifica dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

GU L 12 del 15.1.1994, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/17(1)/oj

21994D0115(02)

Decisione n. 2/93 del Comitato Congiunto CEE-EFTA «Transito comune» del 23 settembre 1993 recante modifica dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 15/01/1994 pag. 0033 - 0038


DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA « TRANSITO COMUNE »

del 23 settembre 1993 recante modifica dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune (94/17/CEE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che nell'appendice II della Convenzione figurano, fra l'altro, disposizioni specifiche in materia di garanzia;

considerando che, a motivo dello sviluppo dei trasporti di talune categorie di merci che presentano rischi maggiori, le disposizioni in vigore nella Comunità economica europea in materia di garanzia sono state di recente modificate per rafforzarne il carattere operativo;

considerando che sono state apportate talune modifiche alle disposizioni relative alla procedura semplificata relativa ai trasporti aerei o marittimi; che occorre pertanto adattare in conformità l'appendice II della Convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice II della Convenzione è modificata nel modo seguente:

1) al capitolo II « Garanzie », del titolo IV, « Disposizioni applicabili alla procedura T 1 e alla procedura T 2 », dopo i termini « Sezione 2: garanzia globale », è inserito il seguente testo:

« Ricorso alla garanzia globale

Articolo 34 bis

Quando delle operazioni T 1 concernenti merci importate nei paesi in provenienza da paesi terzi e figuranti nell'allegato VIII bis presentano rischi di frode eccezionali, su domanda di una o più parti contraenti il ricorso alla garanzia globale può essere temporaneamente vietato mediante decisione del Comitato congiunto.

La decisione del Comitato congiunto di vietare il ricorso alla garanzia globale è adottata con procedura scritta accelerata che si conclude entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione del progetto di decisione se non è stata formulata alcuna obiezione da una delle parti contraenti.

A partire dall'introduzione della suddetta procedura scritta le parti contraenti adottano le misure necessarie per tener conto dell'obiettivo perseguito dalla decisione proposta.

L'esclusione delle merci dal sistema della garanzia globale è limitata ad un periodo di sei mesi, a meno che il Comitato congiunto non ne decida il tacito rinnovo.

Importo della garanzia globale

Articolo 34 ter

Fatto salvo il disposto dell'articolo 34 bis della presente appendice, il livello della garanzia globale è determinato secondo le seguenti modalità:

1) L'importo della garanzia globale è fissato ad almeno il 30 % dei dazi e tasse esigibili secondo le modalità previste al paragrafo 4 o in base a qualsiasi altro metodo di calcolo che conduca al medesimo risultato.

2) La garanzia globale è fissata ad un importo pari alla totalità dei dazi e tasse esigibili secondo le modalità previste al paragrafo 4 o in base a qualsiasi altro metodo di calcolo che conduca al medesimo risultato, quando è destinata a coprire delle operazioni T 1 riguardanti merci:

- importate nei paesi,

- figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII bis della presente appendice, e - che sono state oggetto di una decisione del Comitato congiunto adottata con procedura scritta accelerata con la quale le parti contraenti hanno convenuto che i regimi di transito implicano maggiori rischi di frode.

Le parti contraenti prendono, dopo l'introduzione della suddetta procedura scritta, le misure necessarie per tener conto dell'obiettivo perseguito dalla decisione proposta.

Tuttavia le autorità competenti dei paesi interessati hanno la facoltà di fissare la garanzia globale ad un importo pari al 50 % dei dazi e tasse esigibili:

quando si tratti di persone:

- residenti nel paese in cui è prestata la garanzia;

- che si avvalgono non occasionalmente del regime di transito comune;

- la cui situazione finanziaria permette loro di far fronte ai rispettivi impegni, e

- che non hanno commesso infrazioni gravi alla normativa doganale e fiscale.

In caso di applicazione del presente comma, l'ufficio di garanzia appone nella casella 7 del certificato di garanzia di cui all'articolo 35 della presente appendice una delle seguenti diciture:

- aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 34 ter del apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987

- anvendelse af artikel 34b, stk. 2, andet afsnit af tillaeg II til konventionen af 20. maj 1987

- Anwendung von Artikel 34b Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Anlage II des UEbereinkommens vom 20. Mai 1987

- aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 34â ðáñUEãñáoeïò 2 aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ ôçò óýìâáóçò ôçò 20Þò ÌáÀïõ 1987

- application of the second subparagraph of Article 34B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987

- application de l'article 34 ter paragraphe 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987

- applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987

- toepassing van artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987

- aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34ºB do apêndice II da convenção de 20 de Maio de 1987

- 20. aeivaenae toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu

- Beiting b-liðar 2. mgr. 2. toelul. 34. gr. II viðbaetis við samninginn frá 20. maí 1987

- anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987

- tillaempning av artikel 34 b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987.

3) Quando la dichiarazione di transito comune comprende altre merci oltre a quelle che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative all'importo della garanzia globale sono applicate come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni distinte.

Tuttavia, non si tiene conto della presenza di merci di una delle categorie la cui quantità o il cui valore sia relativamente esiguo.

4) Per l'applicazione del presente articolo, l'ufficio di garanzia procede ad una valutazione relativa ad un periodo di una settimana:

- delle spedizioni effettuate,

- dei dazi e tasse esigibili, tenendo conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati.

Questa valutazione è fatta sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52.

Nel caso di un operatore che inizia la professione, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima della quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati già disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate durante un periodo di una settimana.

Nel caso in cui l'obbligato principale faccia ricorso alla garanzia globale per le merci di cui all'allegato VIII bis, l'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza e, se del caso, aggiorna tale importo. »

2) Il testo dell'articolo 41, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando, a causa di circostanze ad esso peculiari, un trasporto di merci presenta maggiori rischi ed è quindi insufficiente la garanzia di 7 000 ECU, l'ufficio di partenza esige una garanzia superiore, corrispondente ad un multiplo di 7 000 ECU, necessaria a garantire i dazi e tasse relativi alla totalità delle merci da spedire. »

3) Dopo l'articolo 45 è inserita la seguente sezione 4:

« Sezione 4

Garanzia isolata

IMPORTO DELLA GARANZIA

Articolo 45 bis

L'importo della garanzia isolata destinata a coprire le operazioni T 1 relative a merci escluse dalla garanzia globale in applicazione del disposto dell'articolo 34 bis e figuranti nell'allegato VIII della presente appendice è calcolato in base a tale allegato. »

4) All'articolo 52, paragrafo 11, lettera a), terzo comma e all'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 11, lettera a), terzo comma, i termini « entro due mesi » sono sostituiti dai termini « entro sessanta giorni ».

Articolo 2

L'allegato VIII dell'appendice II della Convenzione è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

All'appendice II della Convenzione è aggiunto l'allegato VIII bis conformemente al testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Fatto a Oslo, il 23 settembre 1993.

Per il Comitato congiunto Il Presidente Jan SOLBERG

ALLEGATO I

« ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

« ALLEGATO VIII bis

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI PUÒ ESSERE TEMPORANEAMENTE VIETATO IL RICORSO ALLA GARANZIA GLOBALE O PER LE QUALI PUÒ ESSERE AUMENTATO L'IMPORTO DI DETTA GARANZIA

>SPAZIO PER TABELLA>

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