EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R3433
Commission Regulation (EC) No 3433/93 of 15 December 1993 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Regolamento (CE) n. 3433/93 della Commissione del 15 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna
Regolamento (CE) n. 3433/93 della Commissione del 15 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna
GU L 314 del 16.12.1993, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1999
Regolamento (CE) n. 3433/93 della Commissione del 15 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 16/12/1993 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0068
REGOLAMENTO (CE) N. 3433/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (2), in particolare l'articolo 6, considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89, la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni concernenti il funzionamento del regime di risanamento strutturale previsto da questo regolamento ed in particolare il funzionamento della solidarietà finanziaria tra i fondi nazionali di demolizione; che, pertanto, nel suo regolamento (CEE) n. 1102/89 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3690/92 (4), la Commissione ha fissato le regole di funzionamento della solidarietà finanziaria; considerando che il buon funzionamento della solidarietà finanziaria deve garantire che il termine per il rimborso delle somme prefinanziate dagli Stati membri sia lo stesso per tutti i fondi; che, quando le somme che restano da rimborsare sono minime, il meccanismo della solidarietà finanziaria non è più atto a garantire questo obiettivo e che pertanto, è opportuno apportare una modifica di natura contabile al suddetto meccanismo; considerando che gli emendamenti proposti riflettono i pareri emessi dagli Stati membri e dalle organizzazioni rappresentative della navigazione interna, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è modificato come segue: 1) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - i debiti del fondo al 1o gennaio dell'anno precedente, aumentati o diminuiti degli importi di compensazione che i fondi hanno rispettivamente percepito o versato nel corso di quest'anno nel quadro delle operazioni di trasferimento finanziario di cui al paragrafo 3 (Dn), ». 2) All'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - l'importo totale dei debiti di tutti i fondi al 1o gennaio dell'anno precedente (Dt); questo importo è uguale alla somma dei debiti (Dn), ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993. Per la Commissione Abel MATUTES Membro della Commissione (1) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12. (3) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30. (4) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 22.