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Document 31993L0084
Commission Directive 93/84/EEC of 30 September 1993 amending Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings
Direttiva 93/84/CEE della Commissione del 30 settembre 1993 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche
Direttiva 93/84/CEE della Commissione del 30 settembre 1993 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche
GU L 254 del 12.10.1993, p. 16–18
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No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2006
Direttiva 93/84/CEE della Commissione del 30 settembre 1993 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 12/10/1993 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0023
DIRETTIVA 93/84/CEE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1993 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3, considerando che la direttiva 80/723/CEE della Commissione (1), modificata dalla direttiva 85/413/CEE (2), istituisce un sistema che fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra le pubbliche amministrazioni e le loro imprese pubbliche; che tale direttiva impone agli Stati membri di acquisire certe informazioni di carattere finanziario e trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima; considerando che la direttiva 80/723/CEE contiene, particolarmente negli articoli 3 e 5, disposizioni atte ad agevolare il compito della Commissione nell'adempiere gli obblighi da essa assunti; considerando che le imprese pubbliche svolgono un ruolo importante nelle economie degli Stati membri; che la trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche risulta ancor più necessaria che in passato, data la nuova situazione venutasi a creare sotto il profilo della concorrenza nel mercato comune, tanto più in un momento in cui la Comunità si avvia verso una più stretta integrazione economica ed una maggiore coesione sociale; considerando che gli Stati membri hanno adottato l'Atto unico europeo, il quale a sua volta ha portato alla creazione del mercato unico a decorrere dal 1o gennaio 1993; che questo fatto si tradurrà in più forti pressioni competitive e richiederà una maggiore vigilanza da parte della Commissione, così da assicurare la piena realizzazione dei vantaggi del mercato unico; che con l'esistenza di quest'ultimo si rende sempre più necessario garantire l'eguaglianza dell'opportunità tra imprese pubbliche e private; considerando che è stato accertato che una percentuale significativa dei flussi finanziari tra lo Stato e le imprese pubbliche ha luogo mediante varie forme di trasferimenti finanziari e non semplicemente per mezzo di apporti di capitale o quasi capitale; considerando che, soprattutto nel settore manifatturiero, la Commissione ha accertato che una considerevole quantità di aiuti è stata erogata alle imprese, ma non notificata a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE; che la prima (3), la seconda (4) e la terza (5) inchiesta sugli aiuti di Stato hanno confermato il persistere di somme considerevoli versate indebitamente a titolo di aiuti di Stato; considerando che un sistema di notifica basato sul controllo a posteriori dei flussi finanziari tra autorità pubbliche e imprese consentirà alla Commissione di adempiere i suoi obblighi; che tale sistema dovrà includere specifiche informazioni a carattere finanziario; che tali informazioni non sono sempre pubblicamente disponibili e che le informazioni reperibili in sede pubblica non sono abbastanza dettagliate da consentire la corretta valutazione dei flussi finanziari tra lo Stato e le imprese pubbliche; considerando che l'insieme delle informazioni richieste può essere ritenuto proporzionale all'obiettivo perseguito, tenuto conto del fatto che tali informazioni sono già sottoposte agli obblighi contabili della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (6) relativa ai conti delle società, modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (7); considerando che per limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri tale sistema di notifica dovrà far ricorso sia a dati pubblicamente accessibili che ad informazioni disponibili agli azionisti di maggioranza; che è consentita la presentazione di relazioni consolidate; che gli aiuti di carattere incompatibile erogati alle grandi imprese attive nel settore manifatturiero avranno il massimo effetto di distorsione della concorrenza nel mercato comune; che pertanto un tale sistema di notifica può essere attualmente limitato alle imprese con un fatturato annuale superiore a 250 Mio di ECU; considerando che se nel 1980, all'atto della notifica della direttiva, la Commissione aveva stimato che i movimenti di fondi all'interno di un'impresa pubblica o di un gruppo di imprese pubbliche non erano soggetti agli obblighi della direttiva 80/723/CEE, l'inclusione di tali dati risponde alle nuove esigenze della vita economica, spesso influenzata dagli interventi dello Stato tramite le imprese pubbliche; che è altresì opportuno considerare che, come è stato sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dal 1980 (8), i casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 da parte degli Stati membri sono aumentati in misura sensibile, così da rendere sempre più difficili i compiti di controllo della Commissione in materia di concorrenza e che pertanto risulta necessario il rafforzamento dei poteri di vigilanza della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 80/723/CEE è modificata come segue: 1) Nell'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino: « - imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero: tutte le imprese la cui principale area di attività, definita come pari almeno al 50 % del fatturato annuo totale, è nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE Rev. 1 (*). (*) GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1. » 2) È inserito il seguente articolo 5 bis: « Articolo 5 bis 1. Gli Stati membri le cui imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla Commissione le informazioni di carattere finanziario di cui al paragrafo 2 su base annua e nei termini di cui al paragrafo 4. 2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero e secondo le modalità specificate nel paragrafo 3 sono le seguenti: i) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della quarta direttiva del Consiglio (*). I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori alle relazioni settoriali e sull'attività. Sono inoltre incluse comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti. Vengono inoltre forniti i seguenti dati più specifici, se e in quanto essi non siano stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche; ii) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, specificando le forme in cui si configura tale disponibilità (azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché i relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione); iii) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni; iv) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria; v) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti (specificando le condizioni e gli oneri a carico delle imprese per tali garanzie); vi) i dividendi versati e gli utili trattenuti; vii) le eventuali altre forme di intervento pubblico, in particolare la rinuncia alla percezione di somme dovute allo Stato da un'impresa pubblica, segnatamente per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi. 3. Le informazioni richieste al paragrafo 2 sono fornite per tutte le imprese pubbliche, il cui fatturato per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 Mio di ECU. Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi direttamente tra le imprese pubbliche e lo Stato. Il capitale azionario di cui al paragrafo 2, punto ii) comprende il capitale azionario proveniente direttamente dallo Stato e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche (compresi gli istituti finanziari) esterne o interne allo stesso gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario. Analogamente le relazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, nonché per la società (sub-)holding che raggruppa varie imprese pubbliche, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese « manifatturiere » sopra definita. Certe imprese pubbliche dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte: per esse la Commissione ammette un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non saranno sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse società holding aventi natura puramente finanziaria. 4. Le informazioni richieste al paragrafo 2 sono fornite alla Commissione con periodicità annua. Le informazioni relative all'anno finanziario 1992 sono inoltrate alla Commissione entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva. Per il 1993 e gli anni seguenti le informazioni vengono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa pubblica interessata. In ogni caso, e specificamente per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste vanno presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa. Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, un elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco va aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno. 5. Il presente articolo si applica alle società di proprietà della Treuhandanstalt o da essa controllate unicamente a decorrere dalla data di scadenza del sistema di notifica speciale istituito per gli investimenti di tale ente. 6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi. (*) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. » Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1o novembre 1993. Essi ne informano la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. La procedura relativa al riferimento viene adottata dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993. Per la Commissione Karel VAN MIERT Vicepresidente (1) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35. (2) GU n. L 229 del 28. 8. 1985, pag. 20. (3) ISBN 92-825-9537-4. (4) ISBN 92-826-0388-1. (5) ISBN 92-826-4639-4. (6) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. (7) GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60. (8) Cfr. ad esempio la sentenza nella causa 290/83 (Crédit agricole) del 30 gennaio 1985, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1985, pag. 439. le sentenze nelle cause 67, 68, 70/85 (Van der Kooy) del 2 febbraio 1988 Raccolta della giurisprudenza della Corte 1988, pag. 219, la sentenza nella causa C-303/88 (ENI/Lanerossi) del 21 marzo 1991 Raccolta della giurisprudenza della Corte 1991, pag. I-1433 e la sentenza nella causa C-305/89 (IRI/Finmeccanica/Alfa Romeo) del 21 marzo 1991, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1991, pag. I-1603.