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Document 31993R1568

REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all' elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

GU L 154 del 25.6.1993, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1994; abrog. impl. da 394R1893

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1568/oj

31993R1568

REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all' elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0088


REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 (4) e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (5) sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1993, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1o settembre 1993 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1o aprile 1993» e «1o settembre 1993» sono sostituite rispettivamente dal «1o aprile 1994» e dal «1o settembre 1994».

2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1o aprile 1993» e «1o settembre 1993» sono sostituite rispettivamente dal «1o aprile 1994» e dal «1o settembre 1994».

3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del «1o settembre 1993» è sostituita dal «1o settembre 1994».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1o aprile 1993» e «1o settembre 1993» sono sostituite rispettivamente dal «1o aprile 1994» e dal «1o settembre 1994».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 52.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.(4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 31).

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