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Document 31993R1558

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1558/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994 gli importi dell' aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l' importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l' utilizzazione delle fibre di lino

    GU L 154 del 25.6.1993, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1558/oj

    31993R1558

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1558/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994 gli importi dell' aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l' importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l' utilizzazione delle fibre di lino

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0028 - 0028


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1558/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

    considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70 la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata secondo i criteri di cui allo stesso paragrafo al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

    considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati al livello sotto indicato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissati:

    a) a 785 ecu per il lino;

    b) a 650 ecu per la canapa.

    Articolo 2

    Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, l'importo da ritenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a 45 ecu all'ettaro.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 27.(3) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(4) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.

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