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Document 31993R1556

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo del cotone non sgranato

    GU L 154 del 25.6.1993, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1556/oj

    31993R1556

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo del cotone non sgranato

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 14/06/1993 pag. 0025 - 0025


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo del cotone non sgranato

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2052/92 (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione (3),

    considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo di obiettivo; che il prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la stessa qualità per cui viene fissato il prezzo di obiettivo;

    considerando che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, il prezzo minimo deve essere fissato al livello di seguito indicato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 97,65 ecu/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.

    Articolo 2

    Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1555/93 (4) che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 10.(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 22.(4) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

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