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Document 31993R1554

REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

GU L 154 del 25.6.1993, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1554/oj

31993R1554

REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0080


REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2052/92 (1),

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che il limite della riduzione del prezzo di obiettivo in caso di superamento del quantitativo massimo garantito è stato più volte modificato; che, per evitare di dover adattare la percentuale dopo ogni modifica del limite massimo, conviene non menzionare più tale percentuale, ma farvi riferimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 (3), i termini «del limite del 15 % del prezzo di obiettivo» sono sostituiti dai termini «del limite della percentuale del prezzo di obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 (*).

(*) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 10.(2) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 20.(3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

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