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Document 31993R1542

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1542/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

    GU L 154 del 25.6.1993, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1542/oj

    31993R1542

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1542/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0003 - 0003


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1542/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento e al prezzo di entrata;

    considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

    considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

    considerando che per quanto attiene al prezzo di entrata del granturco e del sorgo le maggiorazioni mensili sono inoltre applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, nonché del prezzo di entrata di tutti i cereali, da applicare il primo mese della campagna, ammontano agli importi seguenti:

    /* Tabelle: v. GUCE */

    Per quanto riguarda il granturco e il sorgo, le maggiorazioni mensili fissate per i mesi di agosto e di settembre non si applicano al prezzo di entrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 3.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

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