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Document 31993S1535

    DECISIONE N. 1535/93/CECA DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che modifica la decisione n. 3788/90/CECA relativa all' instaurazione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell' Ungheria, della Polonia, della Romania, dell' Unione Sovietica e della Iugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell' unificazione tedesca

    GU L 151 del 23.6.1993, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/1535/oj

    31993S1535

    DECISIONE N. 1535/93/CECA DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che modifica la decisione n. 3788/90/CECA relativa all' instaurazione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell' Ungheria, della Polonia, della Romania, dell' Unione Sovietica e della Iugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell' unificazione tedesca

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 23/06/1993 pag. 0023 - 0024


    DECISIONE N. 1535/93/CECA DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che modifica la decisione n. 3788/90/CECA relativa all'instaurazione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

    considerando che, con la decisione n. 3788/90/CECA (1), la Commissione ha deciso di introdurre misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia, per tener conto dell'unificazione tedesca; che dette misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1992;

    considerando che, con una lettera indirizzata alla Commissione in data 4 novembre 1992, la Germania ha chiesto che le misure previste dalla suddetta decisione n. 3788/90/CECA fossero prorogate fino al 31 dicembre 1994;

    considerando che la precaria situazione dell'economia nel territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca e dei paesi che erano i suoi partner commerciali, in particolare l'alto tasso di disoccupazione, esigono che si presti particolare attenzione alla sopravvivenza delle piccole imprese; che tale sopravvivenza può essere facilitata mantenendo in essere i tradizionali canali di scambio;

    considerando che la politica commerciale della Comunità nei confronti dei suddetti paesi è in parte in fase d'elaborazione; che in attesa di una completa definizione di tale politica, e al fine di non perturbare gli scambi che si sono instaurati tra i paesi in questione e i territori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, risulta opportuno prorogare di un anno la validità delle misure in oggetto; che tuttavia, nell'adozione di tali misure, si deve tener conto dell'evoluzione della situazione politica nei territori dell'ex Unione Sovietica, dell'ex Cecoslovacchia e dell'ex Iugoslavia, nonché della successione degli Stati che ne deriva;

    considerando che la presente decisione implica una deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta autorità della CECA, relativa al rafforzamento della protezione tariffaria per i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità;

    considerando altresì che la presente decisione lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di politica commerciale di cui all'articolo 71 del Trattato;

    previa consultazione del Comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 3788/90/CECA è modificato come specificato in appresso:

    La data « 31 dicembre 1992 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1993 », il termine « Cecoslovacchia » è sostituito dall'espressione « territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca » e l'espressione « Unione Sovietica » è sostituita dall'espressione « Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan ».

    Articolo 2

    Le merci originarie del territorio dell'ex Iugoslavia beneficiano delle disposizioni della presente decisione unicamente se sono originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

    Articolo 3

    La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o ottobre 1993, sul funzionamento del sistema instaurato e sui quantitativi dei prodotti che ne hanno beneficiato.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1993.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.

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