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Document 31993R1443

REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 relativo a misure transitorie per l' applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993

GU L 142 del 12.6.1993, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1443/oj

31993R1443

REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 relativo a misure transitorie per l' applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 12/06/1993 pag. 0016 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in prticolare gli articoli 19, 20 e 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (2), stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del mercato della banana nella Comunità;

considerando che sono necessarie misure transitorie per poter assegnare agli operatori un quantitativo provvisorio nell'ambito del contingente tariffario in vigore dal 1o luglio 1993;

considerando che, per determinare il quantitativo provvisorio da assegnare ad un operatore, occorre applicare un coefficiente di riduzione; che i coefficienti di riduzione sono fissati mediante una stima dei quantitativi di riferimento totali per gli operatori della categoria A e della categoria B, calcolati in base al volume degli scambi nel periodo di riferimento riportati nelle statistiche Eurostat e al volume probabile di licenze richieste nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre, tenuto conto del volume degli scambi effettuati in passato nello stesso periodo;

considerando che sono necessarie misure transitorie per garantire la disponibilità, il 1o luglio 1993, di licenze di importazione di banane ACP tradizionali;

considerando che non sono soggette al regime delle licenze le banane il cui trasporto verso la Comunità è iniziato prima del 23 giugno 1993, ma che vi arrivano il 1o luglio 1993 o in data successiva;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità nel 1993.

2. Salvo disposizione specifica del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 1442/93.

TITOLO I GESTIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO

Articolo 2

1. Gli operatori delle categorie A e B, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1442/93, presentano le domande rispettive di registrazione e le autorità competenti degli Stati membri compilano, entro il 7 luglio 1993, elenchi degli operatori secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso regolamento. Gli operatori comunicano il volume dei quantittivi di banane da essi commercializzati negli anni 1989, 1190 e 1991.

2. Gli operatori della categoria C, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1442/93, sono registrati presso l'autorità competente nello Stato membro di loro scelta entro il 24 giugno 1993. Entro il 25 giugno 1993, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di operatori della categoria C registrati presso le medesime autorità.

Articolo 3

1. Sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri calcolano un quantitativo di riferimento provvisorio per ciascun operatore conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Entro il 16 luglio 1993, le autorità competenti comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento provvisori per gli operatori registrati presso le autorità stesse.

2. Entro il 17 agosto 1993, le autorità competenti degli Stati membri verificano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi di banane commercializzati che gli operatori hanno notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1. Per mezzo di questi quantitativi verificati le autorità competenti ricalcolano i quantitativi di riferimento per ciascun operatore. Entro e non oltre il 20 agosto 1993, le stesse autorità trasmettono alla Commissione il totale di questi quantitativi di riferimento per gli operatori registrati presso di esse e il volume totale degli scambi per ciscuna delle categorie di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 4

1. Sulla base del quantitativo di riferimento provvisorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri assegnano a ciascun operatore della categoria A e della categoria B un contingente provvisorio per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993. L'assegnazione di ciascun contingente provvisorio viene effettuata applicando al quantitativo di riferimento provvisorio i coefficienti di riduzione seguenti:

- 0,15647 per gli operatori della categoria A,

- 0,11299 per gli operatori della categoria B.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla sua registrazione, le autorità competenti comunicano a ciascun operatore il quantitativo provvisorio assegnatogli.

3. Nei limiti del quantitativo provvisorio rispettivo, gli operatori della categoria A e della categoria B presentano le domande di licenze di importazione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stati registrati, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1, entro 12 giorno lavorativi dalla loro registrazione. L'autorità competente rilascia immediatamente la licenza corrispondente.

Articolo 5

1. Sulla base del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono il quantitativo assegnato a ciascun operatore per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1993, conformemente a quanto disposto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Entro il 31 agosto 1993, le stesse autorità comunicano a ciascun operatore il quantitativo assegnatogli.

2. Il volume di licenze che un operatore può richiedere nel settembre 1993 è stabilito in base al quantitativo assegnatogli conformemente al paragrafo 1, diminuito del volume di licenze rilasciate allo stesso operatore nel periodo compreso fra il 1o luglio e il 30 settembre 1993.

Articolo 6

1. Entro il 29 giugno 1993, le autorità competenti degli Stati membri comunicano agli operatori della categoria C il quantitativo ad essi assegnato per il 1993.

2. Entro il 7 luglio 1993, gli operatori della categoria C presentano le domande di licenze all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stati registrati, entro i limiti delle seguenti percentuali del quantitativo assegnato:

- 1o luglio-30 settembre: 60 %,

- 1o ottobre-31 dicembre: 64 %.

3. Le autorità competenti rilasciano immediatamente le licenze agli opertori suddetti.

TITOLO II GESTIONE DELLE IMPORTAZIONI DI BANANE ACP TRADIZIONALI

Articolo 7

1. Le domande di licenze per l'importazione di banane ACP tradizionali nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993 devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro anteriormente al 7 luglio 1993. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, non è necessario allegare alle domande in parola i documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

2. Le autorità competenti rilasciano immediatamente la metà del volume di licenze richieste.

3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, anteriormente al 13 luglio 1993, i quantitativi oggetto di domande con indicazione del paese ACP d'origine.

4. Entro il 31 luglio 1993 gli operatori forniscono all'autorità competente dello Stato membro a cui hanno chiesto licenze i documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'intero volume di licenze richieste. Non appena ricevuti i documenti e previa applicazione di eventuali coefficienti di riduzione fissati conformemente all'articolo 16 del citato regolamento, l'autorità competente rilascia immediatamente il volume restante di licenze richieste.

5. Se i documenti di cui al paragrafo 4 non sono presentati alle autorità competenti entro il 31 luglio 1993, non vengono rilasciati all'operatore le licenze richieste rimanenti e viene incamerata la cauzione per le licenze rilasciate.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

Le licenze di importazione rilasciate ai sensi del presente regolamento sono valide sino al 7 ottobre 1993.

Articolo 9

1. Non sono richieste licenze di importazione per le banane che sono state spedite dal paese di produzione prima del 23 giugno 1993, ma che sono state sbarcate nella Comunità dopo il 1o luglio 1993 in data successiva. Gli importatori interessati devono fornire la prova che le banane in parola soddisfano i requisiti di cui sopra. Tale prova è costituita:

- per i trasporti marittimi o per via navigabile, dalla polizza di carico dalla cui risulti che il carico ha avuto luogo anteriormente al 23 giugno 1993,

- per i trasporti per ferrovia, dalla lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione anteriormente al 23 giugno 1993,

- per i trasporti su strada, dal carnet TIR esibito al primo ufficio doganale anteriormente al 23 giugno 1993,

- per i trasporti aerei, dal bollettino di spedizione da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto in consegna i prodotti anteriormente al 23 giugno 1993.

2. Le banane di cui al paragrafo 1 sono soggette ad un'imposizione di 100 ECU/t se provengono da paesi terzi e ad un dazio zero se provengono da paesi ACP.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

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