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Document 31993D0234

    93/234/CEE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 1993, che modifica le decisioni 92/377/CEE e 92/390/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia

    GU L 106 del 30.4.1993, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/234/oj

    31993D0234

    93/234/CEE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 1993, che modifica le decisioni 92/377/CEE e 92/390/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 30/04/1993 pag. 0016 - 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 1993 che modifica le decisioni 92/377/CEE e 92/390/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia

    (93/234/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/472/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 14 e 16,

    considerando che le decisioni 92/377/CEE (3) e 92/390/CEE (4) della Commissione fissano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia e tenendo conto che ulteriori misure di protezione sanitaria per la peste suina, in particolare il divieto d'importazione di carni fresche suine, devono essere prese nei confronti di quei paesi che continuano ad effettuare la vaccinazione regolare contro la peste suina classica;

    considerando che devono essere prese delle misure verso tali paesi oppure si continua ad effettuare la vaccinazione di routine contro la peste suina; che la Slovenia e la Croazia continuano ad effettuare una tale vaccinazione di routine;

    considerando che queste misure non devono pregiudicare l'importazione di carni suine per uso diverso dal consumo umano, quale la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o per uso tecnico come previsto dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (5) e dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (6);

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 92/377/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalla Slovenia per uso diverso dal consumo umano. Le importazioni devono corrispondere alle condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (3) e dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (4) e presentare le garanzie fissate nel certificato sanitario corrispondente all'allegato C che deve accompagnare l'invio.

    (3) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

    (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.»

    2) L'allegato I della presente decisione diventa allegato C.

    Articolo 2

    La decisione 92/390/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalla Croazia per uso diverso dal consumo umano. Le importazioni devono corrispondere alle condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (3) e dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (4) e presentare le garanzie fissate nel certificato sanitario corrispondente all'allegato C che deve accompagnare l'invio.

    (3) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

    (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.»

    2) L'allegato II alla presente decisione diventa allegato C.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 1993.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (3) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 75.

    (4) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 53.

    (5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

    (6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO C

    CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

    relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina destinate a fini diversi dal consumo umano tali quali previsti all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 92/377/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea (1)

    Paese di destinazione:

    Paese speditore: Slovenia

    Ministero:

    Servizio:

    Riferimenti:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle carni

    Carni di animali domestici della specie suina

    Natura dei pezzi:

    Natura dell'imballaggio:

    Numero dei pezzi o degli imballaggi:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle carni

    Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti controllati dalle autorità veterinarie responsabili:

    III. Destinazione delle carni

    Le carni sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    col seguente mezzo di trasporto (2):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    (1) L'importazione di carni suine fresche a questo scopo, dev soddisfare i requisiti della decisione 89/18/CEE della Commissione e della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

    (2) Per i carri ferroviari e gli autocarri è necessario indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    IV. Attestato di polizia sanitaria

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

    1) Le carni fresche sopra descritte derivano:

    - da animali che hanno soggiornato in territorio sloveno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

    - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di febbre suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni,

    - da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

    - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE presso il macello nelle 24 ore che precedono la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica,

    - da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

    2) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

    /* Tabelle: v. GUCE */

    (1) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.»

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO C

    CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

    relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina destinate a fini diversi dal consumo umano tali quali previsti all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 92/390/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea (1)

    Paese di destinazione:

    Paese speditore: Croazia

    Ministero:

    Servizio:

    Riferimenti:

    (facoltativo)

    I. Identificazione delle carni

    Carni di animali domestici della specie suina

    Natura dei pezzi:

    Natura dell'imballaggio:

    Numero dei pezzi o degli imballaggi:

    Peso netto:

    II. Provenienza delle carni

    Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti controllati dalle autorità veterinarie responsabili:

    III. Destinazione delle carni

    Le carni sono spedite da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    col seguente mezzo di trasporto (2):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    (1) L'importazione di carni suine fresche a questo scopo, dev soddisfare i requisiti della decisione 89/18/CEE della Commissione e della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

    (2) Per i carri ferroviari e gli autocarri è necessario indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    IV. Attestato di polizia sanitaria

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

    1) Le carni fresche sopra descritte derivano:

    - da animali che hanno soggiornato in territorio croato per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

    - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di febbre suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni,

    - da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

    - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE presso il macello nelle 24 ore che precedono la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica,

    - da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

    2) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

    /* Tabelle: v. GUCE */

    (1) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.»

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