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Document 31993R0753

Regolamento (CEE) n. 753/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine

GU L 77 del 31.3.1993, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/753/oj

31993R0753

Regolamento (CEE) n. 753/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0033 - 0034


REGOLAMENTO (CEE) N. 753/93 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1993 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di zucchine, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle zucchine raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio a dicembre; che i quantitativi minimi raccolti dal 1o gennaio al 20 aprile, nonché nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 aprile e fino al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità:

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1o gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,010561, fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92 (6), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che tuttavia tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, pargrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine (codice NC 0709 90 70), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- aprile (dal 21 al 30): 71,79

- maggio: 63,12

- giugno: 42,18

- luglio: 38,56

- agosto: 44,91

- settembre: 49,60.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(6) GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 27.

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