EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0751

Regolamento (CEE) n. 751/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, relativo alla concessione dell' indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all' industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992 della specie albacora

GU L 77 del 31.3.1993, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/751/oj

31993R0751

Regolamento (CEE) n. 751/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, relativo alla concessione dell' indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all' industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992 della specie albacora

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0021 - 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 751/93 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1993 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o aprile al 30 settembre 1992 della specie albacora

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'articolo 1.2 del regolamento (CEE) n. 575/92 (2) assoggettando l'importazione dei tonni albacora al rispetto dei prezzi di riferimento stabilisce una tassa compensativa in caso d'importazione a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento determinato per i tonni albacora; che l'analisi della situazione sul mercato comunitario per questa specie deve tenere conto del montante delle tasse compensative eventualmente riscosse; che tale informazione non essendo ancora disponibile, era stato dissociato l'incremento dell'indennità compensativa di questa specie delle altre specie per il periodo in considerazione;

considerando che, in seguito alla disponibilità dei dati, l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per una presentazione del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 1992 e per le 2 presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604 (3);

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il secondo trimestre del 1992 all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità non eccedono questi limiti;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il terzo trimestre del 1992 all'industria conserviera stabilite nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per le 2 presentazioni di tonno albacora a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in porporzione alle rispettive, produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o aprile al 30 settembre 1992, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 corrispondente alla specie albacora è concessa durante i periodi, per i prodotti e nei limiti sottoindicati:

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti qui di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1992 come segue:

albacora + 10 kg: 17 062 t,

albacora 10 kg: 3 105 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 9.

(3) GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni della specie albacora che possono beneficiare conformemente dell'indennità compensativa, per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 1992, in conformità all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92 con quantità per trance di percentuale d'indennità - Albacora + 10 kg

/* Tabelle: v. GUCE */

/* Tabelle: v. GUCE */

Top