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Document 31993D0167
93/167/Euratom, EEC: Council Decision of 15 March 1993 adapting Decision 90/221/Euratom, EEC concerning the Framework Programme of Community activities in the field of research and technological development (1990 to 1994)
93/167/Euratom, CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994)
93/167/Euratom, CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994)
GU L 69 del 20.3.1993, p. 43–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
93/167/Euratom, CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994)
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 20/03/1993 pag. 0043 - 0044
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 che adegua la decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (93/167/Euratom, CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 1, visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 90/221/Euratom, CEE (4) dispone che l'importo complessivo stimato necessario per la partecipazione della Comunità al terzo programma quadro ammonta a 5 700 milioni di ECU, di cui 2 500 milioni di ECU per il 1990, 1991 e 1992 e 3 200 milioni di ECU per il 1993 e 1994; considerando che, in virtù dell'articolo 130 I, paragrafo 2 del Trattato, il programma quadro può essere completato in funzione dell'evoluzione della situazione; considerando che in virtù dell'articolo 5 della decisione 90/221/Euratom, CEE la Commissione ha esaminato e valutato l'avanzamento dei lavori del terzo programma quadro e ha proceduto ad una valutazione di tutti i programmi specifici attuati nel quadro della decisione 87/516/Euratom, CEE (5), ed ha presentato al Consiglio i risultati di questi esami e della valutazione con le sue osservazioni; considerando che, alla luce di tale analisi, gli obiettivi scientifici e tecnici, le priorità, le attività e i criteri di selezione del terzo programma quadro mantengono la loro validità per il periodo 1993-1994; considerando che le attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico dovrebbero continuare ad essere scelte in base alla loro qualità scientifica e tecnica e al loro contributo all'elaborazione e attuazione delle politiche della Comunità, in particolare alla realizzazione del mercato interno, ad una migliore competitività internazionale delle industrie europee e al rafforzamento della coesione economica e sociale; considerando che è necessario assicurare la continuità delle attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico; che un'analisi delle esigenze delle attività contemplate dal terzo programma quadro, qual è attuato attraverso i programmi specifici, ha mostrato che un complemento di finanziamento di questo programma è necessario per garantire tale continuità; che questo esame ha permesso di individuare le risorse complementari necessarie e la loro ripartizione tra le varie attività di cui all'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE; considerando che si devono altresì prendere disposizioni per assicurare la continuità dell'azione centralizzata di diffusione e sfruttamento dei risultati della ricerca; considerando che la Commissione si impegna a fornire alle altre istituzioni comunitarie tutte le informazioni particolareggiate sull'impiego del complemento di finanziamento; considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato; considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 7 del Trattato CEEA e che esso ha espresso il proprio parere, DECIDE: Articolo unico La decisione 90/221/Euratom, CEE è modificata come segue: - all'articolo 1, paragrafo 3, la cifra « 5 700 » è sostituita con « 6 600 » e la cifra « 3 200 » è sostituita con « 4 100 »; - all'articolo 4, secondo comma, la cifra « 57 » è sostituita con « 66 »; - l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. JELVED ALLEGATO « ALLEGATO I RIPARTIZIONE DEI FONDI RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE VARIE AZIONI PREVISTE >SPAZIO PER TABELLA>