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Document 31993D0096
93/96/EEC: Commission Decision of 12 February 1993 on certain protective measures with respect to bivalve molluscs from Morocco
93/96/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco
93/96/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco
GU L 37 del 13.2.1993, p. 47–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1993
93/96/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0047 - 0047
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1993 recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco (93/96/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, considerando che in molluschi bivalvi originari del Marocco e importati nella Comunità è stata ripetutamente constatata la presenza di una tossina paralizzante (PSP); considerando che i tenori di tossina riscontrati possono rappresentare un pericolo grave per la salute umana; che occorre pertanto adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure protettive; considerando che, in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità marocchine, è d'uopo vietare l'importazione di molluschi bivalvi dal Marocco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'importazione delle partite di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari del Marocco. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione. Articolo 3 La presente decisione è d'applicazione fino al 15 marzo 1993. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.