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Document 31993D0096

93/96/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco

GU L 37 del 13.2.1993, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/96/oj

31993D0096

93/96/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0047 - 0047


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1993 recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco

(93/96/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che in molluschi bivalvi originari del Marocco e importati nella Comunità è stata ripetutamente constatata la presenza di una tossina paralizzante (PSP);

considerando che i tenori di tossina riscontrati possono rappresentare un pericolo grave per la salute umana; che occorre pertanto adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure protettive;

considerando che, in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità marocchine, è d'uopo vietare l'importazione di molluschi bivalvi dal Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione delle partite di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari del Marocco.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è d'applicazione fino al 15 marzo 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

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