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Document 31993D0091
93/91/EEC: Commission Decision of 23 December 1992 approving the programme for the eradication of rabies presented by the Kingdom of Belgium and fixing the level of the Community's financial contribution (Only the French and Dutch texts are authentic)
93/91/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal regno del Belgio e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
93/91/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal regno del Belgio e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
GU L 37 del 13.2.1993, p. 40–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
93/91/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal regno del Belgio e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0040 - 0040
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Regno del Belgio e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede) (93/91/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE (2), in particolare l'articolo 24, considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione (3), è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità; considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia; considerando che, con lettera in data 12 giugno 1992, il Belgio ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992; considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (4), modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (5); considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992. Articolo 2 Il Belgio mette in vigore entro il 1o settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1. Articolo 3 La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca. Articolo 4 Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi. Articolo 5 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45. (3) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19. (4) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27. (5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.