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Document 31993R0323

Regolamento (CEE) n. 323/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che autoriza alcuni Stati membri a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo

GU L 37 del 13.2.1993, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/323/oj

31993R0323

Regolamento (CEE) n. 323/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che autoriza alcuni Stati membri a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0024 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 323/93 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1993 che autorizza alcuni Stati membri a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte intero destinato ad essere consegnato ai consumatori deve avere un tenore minimo di materia grassa pari a 3,50 %; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 dello stesso regolamento, possono essere concesse deroghe nelle regioni in cui il tenore naturale di materia grassa del latte prodotto è inferiore a 3,50 %; che l'Italia e l'Irlanda hanno chiesto l'applicazione di tale disposizione in tutte le loro regioni; che, alla luce delle motivazioni fornite da questi due Stati membri, è opportuno concedere loro la deroga succitata per quanto riguarda la formula del latte intero tradizionale in tali paesi; che è opportuno seguire attentamente l'applicazione di tale provvedimento da poter meglio valutare l'opportunità di una sua proroga eventuale dopo un primo periodo di sei mesi;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattieri-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Può essere venduto come latte intero non normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Irlanda, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

Può essere venduto come latte intero normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Italia, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono a che il latte oggetto della presente deroga non sia sottoposto a scrematura.

Essi informano la Commissione dei provvedimenti a tal fine adottati, nonché dei quantitativi venduti di latte intero con un tenore di materia grassa inferiore a 3,50 % venduti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o gennaio al 30 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(2) GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6.

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