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Document 31993R0321

Regolamento (CEE) n. 321/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1992-1993

GU L 37 del 13.2.1993, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/321/oj

31993R0321

Regolamento (CEE) n. 321/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1992-1993

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0020 - 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 321/93 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1993 che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1992-1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (4), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fisssato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, a seguito delle informazioni fornite dalla Spagna e relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991 occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile; che i dati forniti dalla Spagna non sono così coerenti da consentire un orientamento univoco; che, di conseguenza, non si terrà conto, per la determinazione del coefficiente, né dell'evoluzione delle esportazioni, né di quella dei quantitativi commercializzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993, il coefficiente di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabile ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione del whisky spagnolo, è fissato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

(4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

Coefficiente applicabile in Spagna

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