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Documento 31993D0018

    93/18/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce in Francia un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati in Francia fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 12 del 20.1.1993, p. 19/23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/18/oj

    31993D0018

    93/18/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce in Francia un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati in Francia fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 012 del 20/01/1993 pag. 0019


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce in Francia un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati in Francia fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (93/18/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 32, paragrafi da 4 a 7,

    considerando che l'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE consente ad uno Stato membro di chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della medesima direttiva e che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), per sfruttare una o più di tali attività, quando siano cumulativamente soddisfatte alcune precise condizioni in ordine alle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività e lo Stato membro richiedente garantisca l'osservanza dei principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti, nonché la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative alla concessione dei medesimi da parte degli enti in questione;

    considerando che con lettera del 10 aprile 1992 la Francia ha chiesto alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento in Francia di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non sia considerato come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE e che gli enti che esercitano tale attività non siano considerati in Francia fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva; che tale domanda non include lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di carbone o altro combustibile solido;

    considerando che tale domanda era accompagnata da copia delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dall'esposizione di un complesso di argomenti intesi ad illustrare come fossero soddisfatti, alla luce di tali disposizioni, i cinque criteri enumerati dall'articolo 3, paragrafo 1;

    considerando che con lettera del 20 luglio 1992 la Francia ha fornito ulteriori informazioni, sia quanto al rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1, sia quanto all'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva;

    considerando che, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, la Commissione ha proceduto ad un'analisi approfondita delle disposizioni vigenti in Francia (codice minerario posto in vigore dalla legge di codificazione n. 55-720 del 26 maggio 1955 e modificato da ultimo dal decreto n. 80-24 dell'11 marzo 1980 relativo alle autorizzazioni minerarie; decreto n. 81-374 del 15 aprile 1981 che approva il capitolato d'oneri tipo per la concessione dei giacimenti di idrocarburi o di gas naturale; decreto ministeriale dell'11 marzo 1980 che fissa le condizioni per l'elaborazione delle domande relative alle autorizzazioni minerarie e dei loro allegati), analisi comunicata nella sua integralità alle autorità francesi con nota del 30 luglio 1992 e di cui gli elementi essenziali sono i seguenti:

    - le disposizioni del codice minerario (articoli 7 e seguenti, articolo 26, primo comma e articolo 54, primo comma) e dei suoi testi di applicazione soddisfano le esigenze di cui al paragrafo 1, lettera a), relativamente alla libertà di accesso;

    - l'articolo 25 del codice minerario, l'articolo 3 del decreto n. 84-204 e l'articolo 2 del decreto dell'11 marzo 1980 fanno riferimento alla necessità di possedere sufficienti capacità tecniche e finanziarie, ma senza definire gli elementi che costituiscono tali capacità, né indicare secondo quali modalità possa essere stabilita la loro giustificazione; la condizione della previa determinazione delle nozioni di capacità tecniche e finanziarie, posta dal paragrafo 1, lettera b), non è quindi soddisfatta alla luce delle disposizioni legislative o regolamentari attualmente vigenti in Francia;

    - le condizioni stabilite dal paragrafo 1, lettera c), in ordine alla previa determinazione e pubblicazione dei criteri fissati per valutare i mezzi previsti per effettuare le attività di prospezione o estrazione, non sono soddisfatte dalle disposizioni legislative o regolamentari attualmente in vigore in Francia, giacché solo l'articolo 3 del decreto n. 80-204 fa riferimento ai criteri utilizzati, in maniera peraltro molto generale e laconica;

    - le esigenze di previa determinazione e comunicazione delle condizioni di esercizio delle attività di prospezione o estrazione, previste al paragrafo 1, lettera d), non sono soddisfatte dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, in quanto solo talune condizioni di esercizio sono indicate senza essere definite negli articoli 30-II e 51-II del codice minerario ed in quanto alcune delle condizioni previste non solo si fondano su una valutazione discrezionale delle competenti autorità, ma si rivelano contrarie ai principi del trattato, in particolare la possibilità di un controllo delle società e la possibilità di imporre restrizioni all'utilizzazione dei prodotti;

    - nessuna delle disposizioni di portata generale studiate comporta obblighi in merito alla fornitura di informazioni sulle fonti di approvvigionamento quale prevista dal paragrafo 1, lettera e);

    considerando che in seguito alle osservazioni loro presentate le autorità francesi hanno accettato, con lettera del 24 settembre 1992, di procedere ai necessari adattamenti ed hanno sottoposto alla Commissione il testo delle modifiche che propongono di apportare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; che tali adattamenti, il cui testo è riportato in allegato alla presente decisione, mirano in un primo tempo a definire i concetti di capacità tecniche e finanziarie e le loro modalità di giustificazione, nonché i criteri di scelta delle domande di autorizzazione del decreto n. 80-204; che sono intesi quindi a sopprimere le disposizioni non conformi (articoli 30 e 51 del codice minerario; decreto n. 81-374 per intero ed inserimento delle disposizioni compatibili di tale decreto in un altro decreto n. 80-330 del 7 maggio 1980, detto decreto di polizia);

    considerando che, mediante comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) la Commissione ha invitato le persone interessate a far conoscere il loro parere sulle disposizioni e sulle pratiche seguite in Francia; che a tale riguardo non è stata trasmessa ai servizi della Commissione nessuna informazione che attestasse pratiche discriminatorie del trattamento delle domande di autorizzazione alla prospezione o estrazione;

    considerando che, per quel che riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva, le disposizioni di portata generale vigenti in Francia non comportano nessuna misura atta a soddisfare tali condizioni;

    considerando che le autorità francesi, con lettera del 24 settembre 1992, hanno offerto di introdurre nel testo di legge destinato a recepire nel diritto francese la direttiva 90/531/CEE un articolo che faccia riferimento agli obblighi di non discriminazione e di concorrenza, in particolare per quanto riguarda l'informazione messa a disposizione delle imprese, nonché di informazione della Commissione, e che preveda che tali obblighi siano definiti in un decreto il cui testo è stato comunicato con richiesta di parere; che il testo di tale progetto di decreto comportava errori o anomalie che sono stati segnalati alle autorità francesi con lettera dell'8 ottobre 1992 e che dette autorità hanno trasmesso un nuovo progetto conforme il 20 ottobre 1992;

    considerando che le disposizioni di tale progetto di decreto riprendono in particolare gli obblighi che incombono agli enti titolari di autorizzazioni di prospezione o estrazione, rilasciate anteriormente al 1o gennaio 1993, in materia di non discriminazione e di concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti e in materia di informazione della Commissione sull'aggiudicazione dei medesimi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva;

    considerando che le modifiche da apportare al codice minerario e ai suoi testi di applicazione per conformarli alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 90/531/CEE richiedono l'avviamento del processo legislativo e che di conseguenza non potranno essere adottate anteriormente al 1o gennaio 1993, data di applicazione della direttiva; che le autorità francesi si sono peraltro impegnate a fare tutto il possibile per garantire che tale processo sia portato a compimento al più presto;

    considerando che la legge n. 92-1282 dell'11 dicembre 1992 recepisce nel diritto francese la direttiva 90/531/CEE; che il progetto di decreto adottato per l'applicazione dell'articolo 3 di detta legge e che definisce il regime di aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori da parte degli enti titolari di autorizzazione per la prospezione o l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi è stato trasmesso prima della sua adozione al Consiglio di Stato; che nell'attesa del completamento della procedura le disposizioni di tale decreto sono state inserite in un decreto emanato congiuntamento dal ministro dell'industria e del commercio estero e dal ministro delegato all'energia in data 15 dicembre 1992; che pertanto, in attesa della prossima adozione del testo definitivo, è garantito che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva saranno effettivamente applicate a decorrere dal 1o gennaio 1993;

    considerando che l'osservanza delle condizioni di non discriminazione e di concorrenza per gli appalti aggiudicati dagli enti che svolgono un'attività di prospezione o estrazione, in particolare per quanto riguarda l'informazione che essi mettono a disposizione delle imprese circa le loro intenzioni di stipulazione di appalti, e il rispetto dell'obbligo di informazione della Commissione per quel che riguarda l'aggiudicazione di tali appalti, previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE, corrispondono all'obiettivo stesso perseguito dalla direttiva; che essendo il rispetto di queste condizioni garantito, dal 1o gennaio 1993, da un atto giuridico vincolante, il beneficio del regime aperto dall'articolo 3 della direttiva può essere autorizzato a titolo temporaneo fino alla completa adozione delle modifiche da apportare alle disposizioni nazionali per renderle conformi all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva stessa;

    considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafi da 4 a 7 della direttiva 90/531/CEE, il comitato consultivo per gli appalti pubblici si è riunito il 25 novembre 1992 per esprimere il suo parere sulla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o gennaio 1993, e per la durata massima di un anno, la Francia è autorizzata a considerare che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce una delle attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE e che gli enti che esercitano tale attività non fruiscono in Francia di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva.

    Articolo 2

    Fino all'adozione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, la Francia rispetta i principi di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza, che giustificano la presente autorizzazione.

    Articolo 3

    La presente decisione sarà riveduta sulla base di un esame di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in Francia per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 90/531/CEE.

    A tal fine l'insieme delle disposizioni adottate dalla Francia dovranno essere comunicate alla Commissione fin dalla loro approvazione e comunque entro il 1o ottobre 1993.

    Articolo 4

    La presente decisione ha effetto fino al 31 dicembre 1993 e non può essere rinnovata.

    Articolo 5

    La Francia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. C 186 del 23. 7. 1992, pag. 10.

    ALLEGATO

    Adattamenti legislativi, regolamentari ed amministrativi proposti dalla Francia con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE:

    I. Paragrafo 1, lettera b)

    Per precisare le nozioni di capacità tecniche e finanziarie, sarà introdotto nel codice minerario un dispositivo ispirato agli articoli 22 e 23 della direttiva 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (1), e agli articoli 25 e 26 della direttiva 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (2).

    Detto dispositivo è articolato come segue:

    1) Aggiunta all'articolo 9 del codice minerario del seguente paragrafo:

    « Nessuno può ottenere un permesso esclusivo di ricerca se non ha le capacità tecniche e finanziarie necessarie per eseguire i lavori di ricerca. Un decreto in Consiglio di Stato definisce i criteri di valutazione di dette capacità. »

    2) Adozione della formulazione seguente per il paragrafo 1 dell'articolo 25 del codice minerario:

    « Nessuno può ottenere una concessione mineraria se non ha le capacità tecniche e finanziarie necessarie per eseguire i lavori di coltivazione. Un decreto in Consiglio di Stato definisce i criteri di valutazione di dette capacità. »

    3) Aggiunta dei due articoli seguenti al decreto n. 80-204 dell'11 marzo 1980:

    Articolo A: « Per comprovare la sua capacità tecnica il richiedente presenta all'amministrazione:

    a) le referenze, i diplomi e i titoli professionali dei principali dirigenti dell'impresa e in particolare di quelli che saranno incaricati di seguire e di dirigere i lavori di ricerca o di produzione in questione;

    b) l'elenco dei lavori di ricerca o di produzione ai quali l'impresa abbia partecipato negli ultimi tre anni, corredato di una descrizione sommaria dei lavori più importanti;

    c) una descrizione dei mezzi tecnici che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori di ricerca o di produzione in questione.

    Detti certificati e documenti sono allegati alla domanda di cui agli articoli 4 o 9.

    L'autorità amministrativa può invitare il richiedente a completarli o ad esplicitarli. »

    Articolo B: « Per comprovare la sua capacità finanziaria il richiedente presenta all'amministrazione:

    a) le appropriate attestazioni bancarie;

    b) gli ultimi tre bilanci (stato patrimoniale e conto profitti e perdite) dell'impresa.

    Detti certificati e documenti sono allegati alla domanda di cui agli articoli 4 o 9.

    L'autorità amministrativa può invitare il richiedente a completarli o ad esplicitarli.

    Se per giustificati motivi il richiedente non è in grado di presentare le referenze richieste, può essere autorizzato a comprovare la sua capacità finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento atto a tal fine. »

    II. Paragrafo 1, lettera c)

    Per precisare in modo esplicito i diversi criteri cui si atterranno le autorità francesi, saranno introdotte nel codice minerario le seguenti modifiche:

    1) Aggiunta all'articolo 9 del codice minerario di un paragrafo così redatto:

    « L'autorità amministrativa delibera sui motivi e sulle considerazioni in base a cui deve essere accordata la preferenza ai diversi richiedenti conformemente ai criteri fissati da un decreto in Consiglio di Stato. »

    2) Introduzione nell'articolo 25 del codice minerario di un paragrafo così redatto:

    « L'autorità amministrativa delibera sui motivi e sulle considerazioni in base a cui deve essere accordata la preferenza ai diversi richiedenti di una concessione conformemente ai criteri fissati da un decreto in Consiglio di Stato. »

    3) Aggiunta al decreto n. 80-204 dell'11 marzo 1980 di un articolo così redatto:

    « In applicazione delle disposizioni degli articoli 9 e 25 del codice minerario, l'autorità amministrativa delibera sui motivi e sulle considerazioni in base a cui deve essere accordata la preferenza ai diversi richiedenti di un titolo minerario in funzione:

    a) delle capacità tecniche e finanziarie dei richiedenti;

    b) dell'efficacia e della responsabilità di cui i richiedenti hanno dato prova nel quadro di altre autorizzazioni;

    c) del livello degli impegni finanziari connessi ai lavori;

    d) della qualità tecnica dei programmi dei lavori presentati;

    e) della qualità dei lavori preliminari realizzati per la definizione del programma dei lavori;

    f) dell'eventuale prossimità di una zona già oggetto di ricerche o di coltivazione da parte dell'ente richiedente. »

    Inoltre, poiché il programma di lavoro svolge una funzione importante nell'applicazione di detti criteri, il suo contenuto sarà definito con un grado di precisione sufficiente a consentire che qualsiasi ente interessato possa validamente proporre la sua candidatura.

    A tal fine saranno aggiunti al decreto dell'11 marzo 1980 i seguenti articoli:

    Articolo A: « Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca deve comprendere:

    a) una descrizione tecnica dei lavori che il richiedente progetta di eseguire durante il primo periodo di validità del permesso per la ricognizione e lo sfruttamento della superficie interessata;

    b) una descrizione dei mezzi tecnici che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori interessati;

    c) il calendario dei lavori durante il primo periodo di validità del permesso;

    d) lo sforzo finanziario minimo che il richiedente si impegna a compiere per l'esecuzione dei lavori;

    e) gli studi preliminari realizzati per la definizione del programma dei lavori;

    f) una nota d'impatto illustrante in che modo il programma generale dei lavori soddisfi le preoccupazioni ambientali. »

    Articolo B: « Il programma dei lavori allegato alla domanda di concessione deve comprendere:

    a) una descrizione tecnica dei lavori che saranno eseguiti per consentire la coltivazione in vista della quale il titolo viene richiesto;

    b) una descrizione dei mezzi tecnici che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori interessati;

    c) lo sforzo finanziario minimo che il richiedente prevede di compiere per l'esecuzione dei lavori;

    d) la data prevista per l'inizio della coltivazione;

    e) le prospettive di produzione risultanti dall'esecuzione dei lavori di coltivazione previsti;

    f) gli studi preliminari realizzati per la definizione del programma dei lavori;

    f) una nota d'impatto illustrante in che modo il programma generale dei lavori soddisfi le preoccupazioni ambientali. »

    III. Paragrafo 1, lettera d)

    Per sopprimere qualsiasi disposizione che possa essere oggetto di un'applicazione discrezionale, saranno apportate al codice minerario le seguenti modifiche:

    1) Soppressione dell'articolo 30 e dell'articolo 51 del codice minerario per gli idrocarburi.

    2) Soppressione del riferimento al capitolato d'oneri nell'articolo 25 del codice minerario.

    3) Soppressione del decreto n. 81-374 del 15 aprile 1981 che definisce il capitolato d'oneri tipo per gli idrocarburi.

    4) Introduzione nel decreto di polizia n. 80-330 del 7 maggio 1989 delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7, primo comma del capitolato d'oneri tipo definito dal decreto n. 81-374 del 15 aprile 1981.

    (1) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

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