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Document 31992R3923

Regolamento (CEE) n. 3923/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

GU L 397 del 31.12.1992, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3923/oj

31992R3923

Regolamento (CEE) n. 3923/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 397 del 31/12/1992 pag. 0053 - 0054


REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/92 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1992 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1993 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1992.

Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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