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Document 31992R3691

    Regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all' utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell' ammissione temporanea

    GU L 374 del 22.12.1992, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3691/oj

    31992R3691

    Regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all' utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell' ammissione temporanea

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1992 pag. 0025 - 0025


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3691/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documento di transito (1), in particolare l'articolo 12,

    visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (3), in particolare l'articolo 33,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 719/91, come pure il regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio (4), sono entrati in vigore il 1o gennaio 1992;

    considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 2365/91 contiene, all'articolo 21, disposizioni transitorie le quali permettono che il carnet ATA possa continuare ad essere emesso in uno Stato membro ed utilizzato come documento di ammissione temporanea in uno o più altri Stati membri fino al 31 dicembre 1992;

    considerando che è quindi opportuno prevedere un dispositivo destinato a disciplinare la situazione dei carnet rilasciati nell'ambito delle disposizioni transitorie del regolamento sopra citato, la cui durata di validità supera la data fissata da detto regolamento ai fini dell'applicazione di tali disposizioni;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (5), prevede un dispositivo di questo tipo per le operazioni di trasporto iniziate al più tardi l'ultimo giorno che precede la data di entrata in vigore di tale regolamento; che, per coerenza, conviene adottare un meccanismo identico;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici e del comitato del transito comunitario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le operazioni di transito e/o di ammissione temporanea effettuate con carnet ATA, iniziate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91 e del regolamento (CEE) n. 2365/91 al più tardi il 31 dicembre 1992, proseguiranno successivamente a tale data, alle condizioni previste dai regolamenti menzionati.

    Tuttavia, nei casi espressamente contemplati da disposizioni comunitarie adottate in settori particolari, l'appuramento dei carnet ATA può essere effettuato secondo le norme specifiche previste in materia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54. (4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24. (5) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

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