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Dokument 31992R2174

    Regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggi St Jorge e Ilha

    GU L 217 del 31.7.1992, s. 64—66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
    edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 013 pag. 41 - 43

    Altre edizioni speciali (FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 02/06/2006; abrogato da 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2174/oj

    31992R2174

    Regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggi St Jorge e Ilha

    Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0064 - 0066
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0042
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0042


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2174/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggi St Jorge e Ilha

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

    considerando che l'articolo 24, paragrafo 5 di tale regolamento prevede la concessione di un aiuto per l'ammasso privato del formaggio St Jorge di almeno tre mesi d'età e del formaggio Ilha di almeno 45 giorni d'età, al fine di sostenere le principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore lattiero-caseario; che, relativamente alle modalità d'applicazione di tale misura, si possono adottare sostanzialmente le stesse modalità già previste per misure analoghe; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base agli stessi criteri applicati nell'ambito delle misure testé citate;

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È concesso un aiuto all'ammasso privato di 1 000 t di formaggio St Jorge e di 2 000 t di formaggio Ilha fabbricati nelle Azzorre, rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

    Articolo 2

    L'organismo competente designato dal Protogallo stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

    a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;

    b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicata nel contratto per quanto riguarda il formaggio St Jorge, e almeno 45 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicata nel contratto per quanto riguarda il formaggio Ilha;

    c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;

    d) l'ammassatore si impegna:

    - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;

    - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo competente. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo competente può autorizzare una modifica se questa si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità tale da impedire di continuare l'ammasso.

    In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi

    i) se i medesimi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo competente, il contratto non si considera modificato;

    ii) se i medesimi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

    Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

    - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo competente le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

    2. Il contratto di ammasso è stipulato:

    a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto;

    b) dopo la fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

    Articolo 3

    1. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso sia inferiore a sessanta giorni.

    2. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente a un periodo di ammasso contrattuale di 90 giorni. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, il Portogallo può aumentarlo sino a 2 t.

    La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

    Articolo 4

    1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,80 ECU/t/giorno.

    2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. la sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso di conversione agricolo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

    3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

    Articolo 5

    I periodi, le date e le scadenze di cui al presente regolamento vengono stabiliti in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 (2). Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

    Articolo 6

    1. Il Portogallo provvede affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

    2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

    a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,

    b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,

    c) la data di entrata all'ammasso,

    d) la presenza nel deposito,

    e) la data di uscita dall'ammasso.

    3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene a disposizione, nel deposito stesso, una contabilità di magazzino in cui figurano:

    a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti conferiti all'ammasso privato,

    b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,

    c) il numero di formaggi e il loro peso, per partita,

    d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

    4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e differenziati per singolo contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

    5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

    6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

    a) ad un accertamento improvviso e non preannunciato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta a controllo improvviso;

    b) ad un accertamento della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

    7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono formare oggetto di una relazione nella quale si precisano:

    - la data del controllo,

    - la sua durata,

    - le operazioni effettuate.

    La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del deposito.

    8. Qualora si constatino irregolarità sul 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

    Il Portogallo comunica questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

    9. Detto Stato membro può disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

    Articolo 7

    Il Portogallo comunica alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

    a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante la settimana precedente;

    b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai formaggi entrati all'ammasso a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

    Nahoru