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Dokument 31992R2169
Commission Regulation (EEC) No 2169/92 of 30 July 1992 fixing the storage aid for unprocessed dried grapes from the 1991/92 marketing year
Regolamento (CEE) n. 2169/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1991/1992
Regolamento (CEE) n. 2169/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1991/1992
GU L 217 del 31.7.1992, s. 47—48
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(FI, SV)
platné
Regolamento (CEE) n. 2169/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1991/1992
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0047 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0032
REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1991/1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/90 (4), l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo; considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per le uve secche; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per le uve secche della campagna di commercializzazione 1991/1992, nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5. (3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17. (4) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 56. ALLEGATO AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE NON TRASFORMATE DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1991/1992 UVE SECCHE (ECU per giorno e 100 kg netti) Sino alla fine di febbraio 1993 Dal 1o marzo 1993 Uva sultanina di categoria 4 0,0327 0,0083