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Dokument 31992R2168
Commission Regulation (EEC) No 2168/92 of 30 July 1992 laying down detailed implementing rules for the specific measures for the Canary Islands with regard to potatoes
Regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
Regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
GU L 217 del 31.7.1992, s. 44—46
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(FI, SV)
Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/2001; abrogato da 32002R0021
Regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0044 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0029
REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 21, considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale e l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica delle isole Canarie; considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura di patate alimentari, limitatamente ad una superficie sottoposta a coltivazione e raccolta di 12 000 ha all'anno; considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi e dal resto della Comunità durante taluni periodi sensibili per non turbare la commercializzazione dei prodotti delle isole Canarie; che è opportuno determinare il periodo sensibile di commercializzazione in causa per il secondo semestre del 1992 nonché la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie; considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione delle modalità del presente regolamento a decorrere dalla stessa data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Regime specifico di approvvigionamento Articolo 1 Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC ex 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato a 12 000 t per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993. Articolo 2 L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente al bilancio previsionale, in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità è fissato a 3,50 ecu/100 kg. Articolo 3 La Spagna designa l'autorità competente per: a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92 (1); b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92; c) il pagamento dell'aiuto agli operatori. Articolo 4 1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se: a) non superano la quantità massima disponibile di patate da semina pubblicata dalla Spagna; b) se è fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 1,75 ecu/100 kg. 2. I certificati sono rilasciati non oltre il decimo giorno lavorativo di ogni mese. 3. Quando i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entre tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata. 4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente l'ultima settimana del mese precedente quello in cui vengono inoltrate le domande. Articolo 5 La validità dei certificati di esonero e dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio. TITOLO II Aiuto alla produzione di patate Articolo 6 1. L'aiuto alla produzione per le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 previsto dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è erogato per le superfici: a) che sono state seminate e sottoposte ai normali lavori colturali; b) che sono state oggetto di una domanda di aiuto conforme al disposto dell'articolo 7; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate. 2. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto, le autorità spagnole competenti possono ammettere che i casi di forza maggiore nonché le calamità naturali che colpiscono in modo considerevole la superficie coltivata dal dichiarante giustifichino il mantenimento del diritto all'aiuto. I casi di forza maggiore o di calamità naturali devono essere comunicati all'autorità spagnola competente entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova deve esere fornita entro un mese dalla comunicazione. La Spagna informa senza indugio la Commissione dei casi da essa riconosciuti come forza maggiore o calamità naturali che possono giustificare il mantenimento del diritto all'aiuto. Articolo 7 1. Ogni produttore interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente spagnolo entro una data che sarà fissata dalla Spagna. La data in questione viene fissata in modo da consentire l'esecuzione degli opportuni controlli in loco. 2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni: - il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente, - le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici. 3. Quando le superfici per le quali è chiesto l'aiuto superano le estensioni massime di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto è assegnato ai produttori richiedenti proporzionalmente alle superfici indicate nelle domande di aiuto. Articolo 8 La Spagna adotta le misure di controllo necessarie, le quali comprendono la misurazione di un numero minimo di appezzamenti per i quali è richiesto l'aiuto. La Spagna stabilisce il numero minimo degli appertamenti da controllare e i relativi criteri di selezione e ne informa la Commissione. Articolo 9 1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di un ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata. 2. Se l'eccedenza suddetta è superiroe ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva. 3. Se non è stato possibile effettuare il controllo per colpa del richiedente, si applica il disposto del paragrafo 2, salvo caso di forza maggiore. Gli elementi che giustificano il caso di forza maggiore devono essere forniti dall'interessato per iscritto all'autorità competente entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla data di controllo prevista. TITOLO III Limitazione delle forniture durante i periodi sensibili Articolo 10 1. Nel periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 1992, la fornitura alle isole Canarie di patate di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi e dal resto della Comunità è limitata a 4 200 t. Durante tale periodo, la consegna dei prodotti è subordinata alla presentazione del « certificato di consegna delle patate », in seguito denominato « certificato ». 2. Il certificato è redatto sulla base del formulario del titolo d'importazione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 9, 10, da 13 a 16, da 19 a 22, da 24 a 31 e da 33 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88. 3. La dicitura « certificato di consegna delle patate » è stampata o impressa con un bollo nella casella superiore sinistra del certificato. 4. Il certificato è rilasciato, su richiesta degli interessati, dalle autorità competenti designate dalla Spagna, entro i limiti del quantitativo indicato al paragrafo 1. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato dalle autorità competenti. Le autorità possono fissare un termine per il rilascio del certificato. 5. La quantità oggetto della domanda di certificato non può essere superiore alla quantità disponibile pubblicata periodicamente dalle autorità competenti. 6. Quando le quantità per le quali sono richiesti i certificati superano la quantità indicata al paragrafo 1, i certificati sono rilasciati ai richiedenti proporzionalmente alle quantità disponibili. 7. Quando i certificati sono rilasciati per quantità inferiori alle quantità richieste, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata. 8. La domanda di certificato e il certificato recano nella casella 24 la dicitura « certificato da utilizzare nelle isole Canarie ». 9. Salvo caso di forza maggiore, l'utilizzazione del certificato dev'essere comprovata entro i 30 giorni successivi alla scadenza della sua validità. 10. Le autorità competenti gestiscono il sistema di limitazione delle forniture in modo da consentire la fornitura alle isole Canarie della quantità di cui al paragrafo 1. TITOLO IV Disposizioni finali Articolo 11 Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricola vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.