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Document 31992R2165

    Regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

    GU L 217 del 31.7.1992, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato da 32003R0043

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2165/oj

    31992R2165

    Regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

    Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0029 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0024
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0024


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 27, paragrafo 4,

    considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina provenienti dal resto della Comunità per Madera, nonché il relativo importo degli aiuti; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica di Madera;

    considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (2); che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche nel settore delle patate da semina per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

    considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura di patate alimentari a Madera, limitatamente alla coltivazione e alla raccolta su una superficie di 2 000 ha all'anno; che l'articolo 27 dello stesso regolamento prevede la concessione nelle Azzorre di un aiuto all'ettaro per la produzione di patate da semina, limitatamente a una superficie di 200 ha, nonché di un aiuto per la produzione di cicoria, limitatamente ad una superficie di 400 ha;

    considerando che, per quanto riguarda le misure di aiuto alla commercializzazione delle patate da semina prodotte nelle Azzorre, è necessario definire la nozione di « contratto di campagna », precisare la base sulla quale va calcolato l'importo dell'aiuto e stabilirne le modalità di ripartizione qualora venga superato il volume di 3 000 t di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92;

    considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1600/92 si applicano a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione delle modalità del presente regolamento a decorrere dalla stessa data;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I Regime specifico di approvvigionamento

    Articolo 1

    Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC ex 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario è fissato a 1 500 t per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993.

    Articolo 2

    L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per l'approvvigionamento di Madera, conformemente al bilancio previsionale, in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità è fissato a 3,50 ECU kg.

    Articolo 3

    Il Portogallo designa l'autorità competente per:

    a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

    b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

    c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

    Articolo 4

    1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

    a) non superano la quantità massima disponibile di patate da semina pubblicata dal Portogallo;

    b) se è fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 1,75 ECU kg.

    2. I certificati sono rilasciati non oltre il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

    3. Quando i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata.

    4. La quantità massima disponibile è pubblicata dell'autorità competente l'ultima settimana del mese precedente quello in cui vengono inoltrate le domande.

    Articolo 5

    La validità dei certificati di esonero e dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

    TITOLO II Aiuti alla produzione di patate alimentari, patate da semina e cicoria

    Articolo 6

    1. Gli aiuti alla produzione di cui all'articolo 16 e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 sono erogati per le superfici:

    a) che sono state seminate e sottoposte ai normali lavori colturali;

    b) che sono state oggetto di una domanda di aiuto conforme al disposto dell'articolo 7; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

    2. Per quanto riguarda le patate da semina, il versamento dell'aiuto è inoltre subordinato alla condizione che le patate raccolte siano state certificate conformemente alla direttiva 66/403/CEE della Commissione (3).

    3. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto, le autorità portoghesi competenti possono ammettere che i casi di forza maggiore, nonché le calamità naturali che colpiscono in modo considerevole la superficie coltivata dal dichiarante, giustifichino il mantenimento del diritto dell'aiuto.

    I casi di forza maggiore o di calamità naturali devono essere communicati all'autorità competente portoghese entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova deve essere fornita entro un mese dalla comunicazione.

    Il Portogallo informa senza indugio la Commissione dei casi da esso riconosciuti come forza maggiore o calamità naturali che possono giustificare il mantenimento del diritto all'aiuto.

    Articolo 7

    1. Ogni produttore interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente portoghese entro una data che sarà fissata dal Portogallo. La data in questione viene fissata in modo da consentire alle autorità competenti di procedere agli opportuni controlli in loco.

    2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni:

    - il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;

    - le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

    - il prodotto di cui trattasi.

    3. Quando le superfici per le quali è chiesto l'aiuto superano le estensioni massime di cui agli articoli 16 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'aiuto è assegnato ai produttori richiedenti proporzionalmente alle superfici indicate nelle domande di aiuto.

    Articolo 8

    Il Portogallo adotta le misure di controllo necessarie, le quali comprendono la misurazione di un numero minimo di controllo appezzamenti per i quali è richiesto l'aiuto. Il Portogallo stabilisce il numero minimo degli appezzamenti da controllare e i relativi criteri di selezione e ne informa la Commissione.

    Articolo 9

    1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di un ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

    2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

    3. Se non è stato possibile effettuare il controllo per colpa del richiedente, si applica il disposto del paragrafo 2, salvo in caso di forza maggiore. Gli elementi che giustificano il caso di forza maggiore devono essere forniti dall'interessato per iscritto entro 10 giorni dalla data di controllo prevista.

    TITOLO III Aiuto alla commercializzazione di patate da semina delle Azzorre nell'ambito di contratti di campagna

    Articolo 10

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per « contratto di campagna » si intende il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) delle Azzorre, ai fini della commercializzazione al di fuori della regione di produzione.

    2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti designati dal Portogallo il contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione.

    Il contratto di campagna deve recare almeno i seguenti dati:

    a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento,

    b) varietà di patate da semina certificate,

    c) quantitativi in oggetto,

    d) durata dell'impegno,

    e) scadenzario delle consegne,

    f) forma di condizionamento e dati relativi al trasporto (condizioni e costi),

    g) fase di consegna.

    3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni degli articoli 12 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e a quelle del presente regolamento.

    Essi controllano che nei contratti figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2.

    Se del caso, i servizi informano gli operatori sull'eventuale applicazione del disposto del paragrafo 6.

    4. Ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, viene valutato in ecu in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

    Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

    I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

    5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto nel mese successivo al pagamento contrattuale del prezzo o alla consegna, se questa viene effettuata dopo il pagamento del prezzo.

    Ai fini della gestione del regime di aiuto, i servizi competenti possono stabilire una data limite per la presentazione dei contratti di campagna e un periodo per l'inoltro delle domande di aiuto.

    6. Se per un determinato prodotto e per le Azzorre i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano il volume di 3 000 t fissato all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'aiuto è versato agli acquirenti proporzionalmente alle quantità effettivamente commercializzate in esecuzione di contratti di campagna.

    7. Il complemento di aiuto previsto all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dai soci di mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1o luglio 1992.

    Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

    Articolo 11

    1. Le domande di aiuto relative alla commercializzazione sono presentate ai servizi competenti designati dal Portogallo conformemente all'allegato.

    2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate.

    3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi pertinenti, i servizi competenti versano l'aiuto entro due mesi dall'inoltro della domanda.

    TITOLO IV Disposizioni finali

    Articolo 12

    1. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricola vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    2. Il tasso da applicare per il calcolo e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (4) applicabile il primo giorno della presa in consegna del prodotto da parte dell'acquirente.

    Gli importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti in moneta nazionale di uno Stato membro mediante il tasso di conversione applicabile per determinare il valore in dogana alla data di cui al precedente comma.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (4) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

    ALLEGATO

    DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 10

    (misure di commercializzazione)

    Prodotto:

    Campagna di commercializzazione: dal al

    Ragione sociale del produttore dell'organizzazione di produttori:

    Indirizzo amministrativo:

    (via, numero, località, telefono, telex):

    Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità:

    Indirizzo amministrativo:

    Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato:

    Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna, contratto d'associazione):

    Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione) Domanda pervenuta il Importo

    (moneta nazionale) SPESE AMMISSIBILI 1. Quantità commercializzate: 2. Valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione: 3. Spese da prendere in considerazione tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi: 4. Coefficiente di riduzione 3 000 t

    :

    quantità effettivamente commercializzata 5. Spese ammissibili (4 × 3): 6. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %): 7. Importo da pagare (5 × 6):

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