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Document 31992R1875

    Regolamento (CEE) n. 1875/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (numero d' ordine 40.0230) originari dell' Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

    GU L 189 del 9.7.1992, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1875/oj

    31992R1875

    Regolamento (CEE) n. 1875/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (numero d' ordine 40.0230) originari dell' Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 09/07/1992 pag. 0016 - 0016


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1875/92 DELLA COMMISSIONE

    del 6 luglio 1992

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (numero d'ordine 40.0230) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per i prodotti della categoria n. 23 (numero d'ordine 40.0230) originari dell'Indonesia il massimale è fissato a 308 t; che alla data del 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 12 luglio 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia: > SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

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