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Document 31992R1764

    Regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

    GU L 181 del 1.7.1992, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1764/oj

    31992R1764

    Regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0009 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0226
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0226


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, nell'ambito di una politica mediterranea rinnovata, al fine di rafforzare i legami e approfondire la cooperazione con i paesi della regione, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, durante la sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1990, una risoluzione relativa agli scambi commerciali con i paesi terzi mediterranei;

    considerando che nella risoluzione si è previsto, fra l'altro, di attuare misure volte a promuovere le esportazioni agricole di questi paesi nella Comunità e che è pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione di dette misure;

    considerando che, a tal fine, occorre modificare il regime applicabile all'importazione nella Comunità, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione conclusi con l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, Malta, il Marocco, la Siria e la Tunisia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I dazi doganali applicabili al 31 dicembre 1991 nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono aboliti in due quote equivalenti, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, per i prodotti che sono disciplinati nell'allegato II del trattato, e che sono originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per cui lo smantellamento tariffario, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione di cui all'allegato I del presente regolamento, prosegue dopo il 1° gennaio 1993.

    2. Il paragrafo 1 è applicabile, entro gli eventuali limiti dei contingenti tariffari e secondo i calendari fissati nei protocolli di cui al paragrafo precitato, tenendo conto delle disposizioni specifiche previste in detti protocolli.

    3. La riscossione dei dazi doganali è totalmente sospesa dal momento in cui, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, essi raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %.

    Questa misura è applicabile per analogia ai dazi doganali specifici non superiori al 2 % ad valorem.

    Articolo 2

    1. Gli importi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento fissati per i prodotti di cui all'allegato II del trattato nei protocolli di cui all'articolo 1 vengono aumentati ogni anno, dal 1992 al 1995, in base ai calendari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo quattro quote uguali che rappresentano il 5 % di tali importi.

    L'aumento è limitato al 3 % per i contingenti tariffari relativi ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento.

    2. L'aumento degli importi dei contingenti tariffari è applicabile ai prodotti originari di Cipro solo se non è già previsto un aumento nel protocollo che è stato concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che è indicato nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Jorge BRAGA DE MACEDO

    ALLEGATO I

    Elenco dei protocolli di cui all'articolo 1

    - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 1);

    - Protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1);

    - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 10);

    - Quarto protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 35);

    - Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 18);

    - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 28);

    - Protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1);

    - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17);

    - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 57);

    - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 35).

    ALLEGATO II

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per i quali l'aumento annuale dei contingenti tariffari fissati nei protocolli è limitato al 3 %

    >SPAZIO PER TABELLA>

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