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Document 31992R1606

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nel quadro di importi fissi all' importazione nelle isole Canarie di taluni tabacchi dei codici NC 2402 e 2403

    GU L 173 del 27.6.1992, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1606/oj

    31992R1606

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nel quadro di importi fissi all' importazione nelle isole Canarie di taluni tabacchi dei codici NC 2402 e 2403 -

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0037 - 0038


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nel quadro di importi fissi all'importazione nelle isole Canarie di taluni tabacchi dei codici NC 2402 e 2403

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

    vista la proposta della Commissione(1) ,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(3) , stabilisce tra l'altro che, a decorrere dal 1o luglio 1991, le isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità e che vi è introdotta progressivamente la tariffa doganale comune (TDC); che, tuttavia, per i prodotti agricoli, l'applicazione della tariffa doganale comune e degli altri dazi all'importazione applicabili nel contesto della politica agricola comune è sospesa fino all'entrata in vigore del regime specifico di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 10 dello stesso regolamento; che l'entrata in vigore di tale regime è prevista per il 1o luglio 1992;

    considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(4) , prevede che, in certe condizioni, le importazioni nelle Canarie di taluni tabacchi destinati all'industria possono essere esentate dai dazi della tariffa doganale comune;

    considerando che, con lettere del 14 ottobre e del 15 novembre 1991, le autorità spagnole competenti hanno comunicato i volumi e i tipi di tabacco considerati necessari annualmente all'industria precitata e che dovrebbero essere importati nelle isole Canarie in franchigia doganale a decorrere dal 1o luglio 1991;

    considerando che i prodotti del codice NC 2401 rientrano nella politica agricola comune e che, di conseguenza, le loro condizioni di accesso al mercato delle isole Canarie devono essere determinate nel contesto del regime specifico di approvvigionamento di cui sopra; che, viceversa, è necessario adottare le misure opportune per i prodotti che rientrano negli altri codici NC sopra menzionati;

    considerando che, per quanto riguarda le importazioni di tabacco, il punto 6.6 della decisione 91/314/CEE precisa che l'esonero dai dazi doganali è accordato nei limiti delle necessità dell'industria delle isole Canarie, corrispondenti al consumo locale e alle correnti di scambi attuali di tabacchi lavorati e tenendo conto delle possibilità di approvvigionamento offerte dai produttori comunitari e dai paesi ACP;

    considerando che la richiesta delle autorità spagnole di beneficiare della franchigia doganale per i prodotti in questione a decorrere dal 1o luglio 1991 mira ad assicurare una continuità nelle condizioni di approvvigionamento delle industrie in questione e che, pertanto, appare giustificata; che d'altra parte, per non pregiudicare eventuali soluzioni globali che potrebbero essere trovate per i tabacchi nel quadro del regime specifico di approvvigionamento di cui sopra, si ravvisa la necessità di limitare al 30 giugno 1992 il termine di validità del presente regolamento;

    considerando che è opportuno adottare disposizioni per assicurare che i prodotti per cui la sospensione è richiesta siano esclusivamente destinati, nei limiti di importi fissi, all'industria delle isole Canarie;

    considerando che è opportuno affidare alle autorità spagnole competenti l'esercizio delle funzioni di controllo di cui sopra, purché provvedano tuttavia ad informarne regolarmente la Commisione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992, i dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nelle isole Canarie dei prodotti qui di seguito specificati sono totalmente sospesi nei limiti della quantità indicata a fronte:

    Numero

    d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Importo fisso

    (in tonnellate)

    09.0441ex 2402 10 00Sigari non finiti sprovvisti di copertura13 500

    ex 2403 10 00Tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari)

    ex 2403 91 00Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli rettangolari o di strisce

    ex 2403 99 90Tabacchi espansi

    ex 2403 99 90Fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine destinate alla fabbricazione di tabacchi (1)

    (1) Il controllo dell'utilizzazione di tale destinazione particolare si esegue applicando le disposizioni comunitari emanate in materia.

    2. Le competenti autorità spagnole prendono le misure necessarie per garantire la gestione degli importi fissi di cui al punto 1. Esse informano al più presto la Commissione in merito a tali misure.

    Articolo 2

    Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione entro il 31 luglio 1992 i dati corrispondenti al volume delle importazioni che hanno beneficiato della sospensione tariffaria.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO

    (1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 19.

    (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

    (4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

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