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Document 31992R1605
Council Regulation (EEC) No 1605/92 of 15 June 1992 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the Canary Islands
Regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all' importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie
Regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all' importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie
GU L 173 del 27.6.1992, p. 31–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1996
Regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all' importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0031 - 0036
REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione(1) , visto il parere del Parlamento europeo(2) , considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(3) , stabilisce tra l'altro che, a decorrere dal 1o luglio 1991, le isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità e che vi è introdotta progressivamente la tariffa doganale comune (TDC) nel corso di un periodo transitorio che, in linea di principio, non può estendersi oltre il 31 dicembre 2000; che pertanto, a decorrere dal 1o luglio 1991, i prodotti industriali originari di paesi terzi, importati nelle isole Canarie, sono soggetti ad un dazio doganale che non era loro applicabile anteriormente a tale data; considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(4) , stabilisce, al punto 7.1 dell'allegato, che, su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti, sono previste, caso per caso, misure tariffarie specifiche per taluni prodotti sensibili per tener conto delle specifiche difficoltà di un determinato settore della produzione locale destinata al consumo locale o turistico, ai fini del mantenimento di un esonero equivalente a quello applicato precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91, nonché per consentire l'accesso a beni di consumo finale; considerando che il punto 7.2 dell'allegato sopra menzionato precisa che le misure di cui sopra devono essere differenziate precisamente in funzione del mercato interno delle isole Canarie, in modo da evitare qualsiasi deviazione di traffico e che, in linea di massima, esse devono essere limitate al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie; considerando che, il 12 luglio 1991, le autorità spagnole competenti hanno presentato una richiesta di sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 2000 all'importazione nelle Canarie di taluni prodotti sensibili; considerando che, sulla base delle giustificazioni presentate alla Commissione da dette autorità il 4 novembre 1991, i prodotti di cui sopra sono effettivamente sensibili per l'economia delle isole Canarie; considerando che, nell'intento di accertare che la misura richiesta sia differenziata precisamente in funzione del mercato interno attuale delle isole Canarie e di quello che risulterà dagli sviluppi registrati fino al 31 dicembre 2000, è opportuno accordare, in un primo tempo, il beneficio della sospensione tariffaria totale per i prodotti di cui sopra fino al 31 dicembre 1995; che le misure da adottare tra tale data e la fine del periodo transitorio dovranno essere adottate ulteriormente tenendo conto degli effetti dell'insieme delle misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie fino al 31 dicembre 1995; che, peraltro, la richiesta delle autorità spagnole di beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali per i prodotti in oggetto a decorrere dal 1o luglio 1991 mira ad assicurare una continuità nelle condizioni di approvvigionamento di tali prodotti e che, pertanto, appare giustificata; considerando che è opportuno adottare disposizioni che consentano, da un lato, di accertare che i prodotti per cui la sospensione è richiesta siano esclusivamente destinati al mercato interno delle isole Canarie e che, dall'altro, permettano alla Commissione di essere regolarmente informata sul volume delle importazioni in oggetto e, se del caso, di adottare disposizioni atte ad impedire qualsiasi movimento speculativo o sviamento di traffico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1995 sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti enumerati nell'allegato, ai fini dell'importazione nelle isole Canarie. 2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente ai prodotti destinati al mercato interno delle isole Canarie. 3. Le autorità spagnole competenti adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle misure di cui al paragrafo 2, conformemente alle disposizioni comunitarie pertinenti in materia di destinazioni particolari ed in particolare la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, quando i prodotti in questione sono spediti verso altre parti del territorio doganale della Comunità. Esse informano al più presto la Commissione in merito a tali misure. Articolo 2 1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese, e per la prima volta il 15 settembre 1992 i dati corrispondenti al volume delle importazioni che hanno beneficiato della sospensione tariffaria nel corso del mese precedente. 2. I dati che sono trasmessi il 15 settembre 1992 devono riguardare la totalità delle importazioni realizzate a decorrere dal 1o luglio 1991. Articolo 3 Nell'ambito del periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, la Commisione, previa consultazione delle autorità spagnole esamina, nel corso del 1995, gli effetti dell'insieme delle misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie. In base alle risultanze di questo esame, essa presenta al Consiglio una proposta adeguata per il periodo successivo al 31 dicembre 1995. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO (1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 14. (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6). (4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5. ALLEGATO 17.05033901Polimeri di etilene, in forme primarie 17.05053904 10Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze 17.05074011Coperture nuove, di gomma 17.05094202Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta 17.05114203Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti 17.05134407Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm 17.05154410Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 17.05174412Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato 17.05194803 00Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato 17.05214804Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 17.05234805Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli 17.05254808Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4803 o 4818 17.05274810Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli 17.0529Capitolo 51LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE 17.0531Capitolo 52COTONE 17.0533Capitolo 54FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI 17.0535Capitolo 55FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO 17.05375608Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili 17.0539Capitolo 60STOFFE A MAGLIA 17.0541Capitolo 61INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA 17.0543Capitolo 62INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA 17.0545Capitolo 63ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI 17.0547Capitolo 64CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI 17.05497304Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio 17.05517312Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità 17.05537601Alluminio greggio 17.05558415Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente 17.05578418Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 17.05598422Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare od etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande 17.05618427Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento 17.05638431Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 17.05658450Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare 17.05678469Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi 17.05698470Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa 17.05718471Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove 17.05738472Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) 17.05758473Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472 17.05778501Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni 17.05798517Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante 17.05818518Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono 17.05838519Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 17.05858520Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono 17.05878521Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofoni 17.05898522Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 17.05918523Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 17.05938524Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 17.05958525Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere 17.05978526Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando 17.05998527Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria 17.06018528Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini 17.06038529Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 17.06058701Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) 17.06078702Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente 17.06098703Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa 17.06118704Autoveicoli per il trasporto di merci 17.06138705Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) 17.06158706Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore 17.06178707Carozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine 17.06198708Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 17.06218711Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car») 17.06238712 00Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore 17.06258713Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione 17.06278714Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 17.06299001Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente 17.06319002Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente 17.06339003Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti 17.06359004Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili 17.06379005Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia 17.06399006Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 17.06419007Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono 17.06439008Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione 17.06459009Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia 17.06479010Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo, negatoscopi; schermi per proiezioni 17.06499011Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione 17.06519012Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi 17.06539030Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti 17.0655Capitolo 91OROLOGERIA 17.06579207Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) 17.0659Capitolo 95GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI