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Document 31992R1602

    Regolamento (CEE) n. 1602/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    GU L 173 del 27.6.1992, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1602/oj

    31992R1602

    Regolamento (CEE) n. 1602/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0024 - 0027


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione(1) ,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(3) , stabilisce tra l'altro che a decorrere dal 1o luglio 1991 de isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità, che la tariffa doganale comune (TDC) vi è introdotta progressivamente e che la politica commerciale comune è applicabile alle isole Canarie nelle condizioni fissate per la Spagna nell'atto di adesione; che, tuttavia, l'applicazione della politica commerciale comune può essere eventualmente soggetta a deroghe per determinati prodotti sensibili, contemporaneamente all'applicazione progressiva della TDC;

    considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(4) , stabilisce tra l'altro che, su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti, sono previste, caso per caso, misure specifiche in deroga alla politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili, per tener conto delle specifiche difficoltà di un determinato settore della produzione locale destinato al consumo locale o turistico e/o per consentire l'accesso a beni di consumo finale come i tessili, l'abbigliamento, gli apparecchi ottici e di elettronica o i mezzi di trasporto;

    considerando che con alcune lettere del luglio 1991 le autorità spagnole competenti hanno chiesto l'esenzione dai dazi antidumping istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti elettronici di grande consumo originari di taluni paesi terzi; che, nel corso dell'esame delle domande, le stesse autorità hanno comunicato un elenco complementare di prodotti da esentare dal pagamento dei dazi antidumping all'importazione;

    considerando che le misure antidumping rientrano nella politica commerciale comune; che conformemente al punto 7.1 dell'allegato della decisione 91/314/CEE sono possibili deroghe temporanee alla loro applicazione alle importazioni di determinati prodotti nelle isole Canarie;

    considerando che i prodotti sensibili che possono essere oggetto delle misure specifiche chieste conformemente al punto 7.1 dell'allegato della decisione 91/314/CEE dalle autorità spagnole competenti devono essere determinati in funzione dei criteri definiti da detto punto 7.1, in base alle domande presentate; che dall'esame dei singoli casi è emerso che dieci prodotti rientrano nella categoria dei beni di consumo finale interno il cui accesso alle isole Canarie dovrebbe essere consentito grazie a misure specifiche; che gli altri prodotti oggetto delle domande non soddisfano le condizioni fissate nel punto 7.1; che le misure chieste sono pertanto giustificate per le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, ovvero lettori di dischi compact, videoregistratori, apparecchi televisivi con schermo di piccole dimensioni, audiocassette e videocassette, macchine da scrivere elettroniche, stampanti a matrici di punti, fotocopiatrici a carta comune, autoradio e espadrilles;

    considerando che la domanda delle autorità spagnole riguardava tutto il periodo transitorio a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91; che per tale motivo e per mantenere la continuità nel corso di detto periodo è opportuno che le misure specifiche in questione siano applicabili a decorrere dal 1o luglio 1991;

    considerando che dette misure possono essere prese per accompagnare l'adozione progressiva della TDC nelle isole Canarie; che pertanto, nel corso del periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, sembra opportuno differenziare le deroghe con l'introduzione progressiva dei dazi antidumping nelle isole Canarie, parallelamente a quella della TDC; che la domanda delle autorità spagnole di beneficiare dell'esenzione totale dai dazi antidumping per i prodotti in causa a decorrere dal 1o luglio 1991 intende salvaguardare la continuità delle condizioni di approvvigionamento di tali prodotti nelle isole Canarie e sembra giustificata per un primo periodo sino al 31 dicembre 1995; che al termine di detto periodo, nel corso del quale gli operatori commerciali delle isole Canarie avranno potuto predisporre l'adeguamento al nuovo regime tariffario in fase d'introduzione sul territorio delle isole, i dazi antidumping relativi ai prodotti in questione saranno progressivamente riscossi in ragione di una percentuale dei dazi antidumping pagabili per i prodotti stessi nella Comunità, la quale aumenterà ogni anno del 20 % a decorrere dal 1996, per giungere alla riscossione integrale al termine del periodo transitorio;

    considerando che il punto 7.2 dell'allegato della decisione 91/314/CEE precisa che le misure specifiche prese in deroga alla politica commerciale comune per i prodotti sensibili devono essere differenziate in funzione del mercato interno delle isole Canarie, in modo da evitare qualsiasi deviazione di traffico; che è necessario stabilire quantitativi annui fissi per ciascun prodotto per cui è accordata la deroga affinché tali prodotti siano destinati esclusivamente a soddisfare il fabbisogno del mercato interno; che è opportuno calcolare tali quantitativi in funzione del volume del consumo tradizionale annuo nelle isole Canarie prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91;

    considerando che è opportuno delegare alle autorità spagnole competenti il compito di verificare il rispetto dei limiti quantitativi suddetti e di informare regolarmente la Commissione;

    considerando che la durata limitata delle misure antidumping può implicare l'aggiornamento dell'allegato I del presente regolamento; che sembra opportuno prevedere che, a richiesta delle autorità spagnole, si possa effettuare una revisione annua dell'elenco dei prodotti sensibili di cui all'allegato precitato; che potranno essere introdotti in detto elenco soltanto prodotti che sono già stati considerati sensibili nel regolamento (CEE) n. 1605/92 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie(5) e sulle cui importazioni sono stati istituiti di recente dazi antidumping; che i quantitativi fissi annui per tali prodotti saranno calcolati in funzione del volume medio del loro consumo annuo nelle isole Canarie prima dell'introduzione dei dazi antidumping; che la Commissione, assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88(6) , procede a questa revisione periodica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le importazioni nelle isole Canarie dei prodotti elencati all'allegato I, entro i limiti dei quantitativi fissi indicati, sono oggetto di un regime specifico di riscossione dei dazi antidumping.

    2. Il regime specifico di cui al paragrafo 1 implica:

    - dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1995, un'esenzione dal pagamento di dazi antidumping;

    - a decorerre dal 1o gennaio 1996, una riscossione progressiva secondo le indicazioni figuranti nell'allegato II.

    3. Le autorità spagnole competenti prendono le misure necessarie ai fini della gestione e del controllo dei quantitativi fissi previsti al paragrafo 1.

    Articolo 2

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese e a decorrere dal 15 settembre 1992, i dati corrispondenti al volume delle importazioni che hanno beneficiato dell'esenzione o della riscossione parziale dei dazi antidumping nel corso del trimestre precedente.

    2. I dati che sono trasmessi il 15 settembre 1992 devono riguardare tutte le importazioni dei prodotti in questione realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Su richiesta delle autorità spagnole l'elenco dei prodotti indicati all'allegato I può essere rivisto annualmente dalla Commisione.

    Articolo 4

    Per la revisione dell'elenco di cui all'articolo 3, la Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo.

    Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo ad una votazione.

    Il parere è messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri nel verbale.

    La Commissione prende in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa comunica al comitato il modo in cui ha tenuto conto di questo parere.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO

    (1) GU n. C 97 del 16. 4. 1992, pag. 14.

    (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

    (4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

    (5) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Elenco dei prodotti che sono importati o che possono essere importati nelle isole Canarie e che sono oggetto, entro il limite di quantitativi fissi annui, di un regime specifico di riscossione dei dazi antidumping per il periodo dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 2000 (Unità)

    Codice NC

    Prodotto

    Quantitativo fisso

    annuo (1)

    8519 99 10- Lettori di dischi compact17 100

    8521 10 38- Videoregistratori18 400

    8528 10 71- Apparecchi televisivi a colori con schermo di piccole dimensioni16 000

    8523 11 00- Audiocassette2 000 000

    12 00- Videocassette625 000

    8469 21 00- Macchine per scrivere elettroniche8 600

    29 00

    ex 8471 92 90- Stampanti a matrice di punti1 150

    ex 9009 11 00- Fotocopiatrici a carta comune640

    12 00

    21 00

    ex 6404 19 90- Espadrilles195 300

    ex 6405 20 99

    8527 21 10- Autoradio52 500

    21 90

    29 00

    (1) Media 1989-1991, secondo i prodotti su cui è in vigore il dazio antidumping.

    ALLEGATO II

    Calendario per la riscossione progressiva dei dazi antidumping pagabili sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I nelle isole Canarie

    Periodo

    Percentuale delle aliquote dei dazi antidumping

    applicabili nel territorio doganale della Comunità

    1 luglio 1991 - 30 giugno 1992 0

    1o luglio 1992 - 31 dicembre 1992 0

    1o gennaio 1993 - 31 dicembre 1993 0

    1o gennaio 1994 - 31 dicembre 1994 0

    1o gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 0

    1o gennaio 1996 - 31 dicembre 1996 20

    1o gennaio 1997 - 31 dicembre 1997 40

    1o gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 60

    1o gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 80

    a decorrere dal 1o gennaio 2000100

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