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Document 31992R0582

    REGOLAMENTO (CEE) N. 582/92 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1992 che stabilisce le modalità d' applicazione, per la fecola di patate, del regime d' importazione previsto dall' accordo intermedio concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciao, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall' altro

    GU L 62 del 7.3.1992, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/1992; abrogato da 392R1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/582/oj

    31992R0582

    REGOLAMENTO (CEE) N. 582/92 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1992 che stabilisce le modalità d' applicazione, per la fecola di patate, del regime d' importazione previsto dall' accordo intermedio concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciao, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall' altro -

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 07/03/1992 pag. 0029 - 0031


    REGOLAMENTO (CEE) N. 582/92 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1992 che stabilisce le modalità d'applicazione, per la fecola di patate, del regime d'importazione previsto dall'accordo intermedio concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciao, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che, in data 16 dicembre 1991, è stato firmato un accordo d'associazione fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Polonia, dall'altro; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, la Comunità ha deciso di applicare, con effetto dal 1o marzo 1992, un accordo intermedio concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo intermedio »;

    considerando che l'accordo sopra citato ha previsto una riduzione del prelievo all'importazione di fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 nei limiti di determinati quantitativi; che il protocollo n. 7 dell'accordo dispone tuttavia che da tali quantitativi debbano essere detratti i quantitativi originari della Polonia per i quali siano stati rilasciati titoli d'importazione nel quadro del regime delle preferenze generalizzate;

    considerando che, ferme restando le disposizioni dell'accordo intermedio volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché i dati relativi all'importazione dei prodotti in causa che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5);

    considerando che occorre inoltre prevedere che i titoli d'importazione vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione e nella misura eventualmente stabilita dalla Commissione;

    considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre - in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 (7) - che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro del suddetto regime sia fissata a 25 ecu per tonnellata;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni importazione nella Comunità, nell'ambito del regime contemplato all'articolo 14, paragrafo 2 dell'accordo intermedio, di prodotti di cui al codice NC 1108 13 00 originari della Polonia, specificati nell'allegato, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conformemente al disposto del presente regolamento.

    I prodotti sono immessi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione di un certificato EUR 1 rilasciato dalle competenti autorità polacche, conformemente al protocollo n. 4 dell'accordo intermedio.

    Articolo 2

    1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno lavorativo della settimana entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 50 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 1 000 t.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione mediante telescritto o per telefax, non oltre le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle medesime.

    Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione di cereali.

    3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, a mezzo telescritto, in che misura è dato seguito alle domande di titoli.

    4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità del titolo decorre dal giorno del rilascio effettivo.

    5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può superare quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo d'esportazione. La cifra « 0 » viene iscritta a tal fine nella casella 19 di detto titolo.

    Articolo 3

    Per il prodotto da importare con il beneficio della riduzione del prelievo previsto nell'allegato VIII dell'accordo di cui sopra, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare:

    a) nella casella 8, l'indicazione « Polonia »;

    il certificato obbliga ad importare da tale paese;

    b) nella casella 20, una delle diciture seguenti:

    Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) no 582/92 debe presentarse EUR.1.

    Aftale Polen forordning (EOEF) nr. 582/92 EUR 1 skal forelaegges.

    Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 582/92 EUR.1 ist vorzulegen.

    Óõìoeùíssá ìaa ôçí Ðïëùíssá, êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 582/92. Áðáñássôçôç ç ðñïóêueìéóç ôïõ EUR.1.

    Agreement Poland Regulation (EEC) No 582/92 EUR.1 to be presented.

    Accord Pologne, règlement (CEE) no 582/92 EUR.1 à présenter.

    Accordo Polonia regolamento (CEE) n. 582/92 EUR.1 deve essere presentato.

    Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 582/92 EUR/1 over te leggen.

    Acordo Polónia Regulamento (CEE) no 582/92 EUR.1 a apresentar.

    c) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

    Exacción reguladora reducida un 50 %

    Nedsaettelse af importafgiften med 50 %

    Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %

    ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %

    50 % levy reduction

    Prélèvement réduit de 50 %

    Prelievo ridotto del 50 %

    Met 50 % verlaagde heffing

    Direito nivelador reduzido de 50 %.

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è di 25 ecu per tonnellata.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (6) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (7) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

    ALLEGATO

    Codice NC Descrizione 1992 quantità 1993 quantità 1994 quantità 1995 quantità 1996 quantità 1108 13 00 Fecola di patate 5 500 (*) 6 000 6 500 7 000 7 500

    (*) Da tala quantitativo è detratto quello per il quale sono stati rilasciati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3700/91, titoli d'importazione per prodotti originari della Polonia.

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