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Document 31992R0577

    REGOLAMENTO (CEE) N. 577/92 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1992 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    GU L 62 del 7.3.1992, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/577/oj

    31992R0577

    REGOLAMENTO (CEE) N. 577/92 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1992 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia -

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 07/03/1992 pag. 0013 - 0013


    REGOLAMENTO (CEE) N. 577/92 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1992 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3884/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1992, alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1992;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 12 febbraio 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1992.

    La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 12 febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 46.

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