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Document 31992D0052

    92/52/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1991, che autorizza il Regno di Spagna ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

    GU L 21 del 30.1.1992, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/52/oj

    31992D0052

    92/52/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1991, che autorizza il Regno di Spagna ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 30/01/1992 pag. 0032 - 0033


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che autorizza il Regno di Spagna ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (92/52/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 17,

    vista la richiesta presentata dal Regno di Spagna,

    considerando che in Spagna la produzione di sementi di frumento duro corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE nel 1991 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

    considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

    considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno di Spagna, fino al 31 marzo 1992, ad ammettere la commercializzazione di sementi di frumento duro, soggette a requisiti meno rigorosi;

    considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Spagna con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Spagna;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Regno di Spagna è autorizzato fino al 31 marzo 1992 ad ammettere la commercializzazione, sul suo territorio, di 1 415 t al massimo di sementi di frumento duro (Triticum durum Desf.), appartenenti a varietà precocissime a stelo corto, delle categorie « sementi certificate della prima generazione » o « sementi certificate della seconda generazione », non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) la facoltà germinativa sia pari almeno all'80 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti:

    - « facoltà germinativa minima 80 % »,

    - « destinate esclusivamente alla Spagna ».

    Articolo 2

    Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un massimo di 1 415 t di sementi di frumento duro, purché esse siano destinate unicamente alla Spagna. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

    Articolo 3

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1992, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

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